Art. 5 Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro.