Art. 5 
 
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6,  15  e  17  del
regolamento in materia di immissione  sul  mercato,  importazione  ed
esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono
                       da sostanze controllate 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo  9
del regolamento, importa  o  esporta,  ad  esclusione  degli  effetti
personali, prodotti e apparecchiature che contengono o  dipendono  da
sostanze  controllate  di  cui  all'articolo   3,   punto   4),   del
regolamento, e' punito con l'arresto fino a due anni e con  l'ammenda
fino a 120.000 euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio  contenenti
sostanze  controllate,  di  cui  all'articolo  3,   punto   4),   del
regolamento, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con  l'ammenda
fino a 100.000 euro.