Art. 6 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7  del  regolamento
  in materia di produzione, immissione sul mercato e uso come materia
  prima di sostanze controllate 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo  3,  punto  4),
del regolamento, come materia prima, senza adempiere agli obblighi di
etichettatura previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento,
e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 60.000 euro.