Art. 7 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8  del  regolamento
  in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di  sostanze
  controllate come agenti di fabbricazione 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo  3,  punto  4),
del regolamento, come agente di fabbricazione, senza  adempiere  agli
obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 8, paragrafo 3,  del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.