Art. 8 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai requisiti previsti dall'allegato V del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.