Art. 8 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del  regolamento
  in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi  di
  sostanze controllate 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo  3,  punto  4),
del regolamento, per usi  essenziali  di  laboratorio  e  a  fini  di
analisi, senza adempiere  agli  obblighi  di  etichettatura  previsti
dall'articolo 10,  paragrafo  3,  del  regolamento,  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro  a
60.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette
sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo  3,  punto  4),
del  regolamento,  diverse  dagli  idroclorofluorocarburi,  per   usi
essenziali di laboratorio e  a  fini  di  analisi,  non  conformi  ai
requisiti previsti dall'allegato V del regolamento,  e'  soggetto  al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro  a
100.000 euro.