Art. 9 Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attivita' di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11, paragrafi 3 e 6, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, primo periodo, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.