Art. 9 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del  regolamento
  in  materia  di  produzione,  immissione  sul  mercato  e  uso   di
  idroclorofluorocarburi ed immissione  sul  mercato  di  prodotti  e
  apparecchiature     che     contengono     o      dipendono      da
  idroclorofluorocarburi 
 
  1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati  per
attivita'  di  manutenzione  o  assistenza  di   apparecchiature   di
refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di  calore,  senza
adempiere agli obblighi di etichettatura previsti  dall'articolo  11,
paragrafi 3 e 6, del regolamento, e' soggetto  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   gestisce
apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe
di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati e non ottempera
agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, primo periodo, del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque   utilizza
idroclorofluorocarburi rigenerati  o  riciclati  per  manutenzione  o
assistenza di apparecchiature  di  refrigerazione  e  condizionamento
d'aria e di pompe di calore, e non ottempera  agli  obblighi  di  cui
all'articolo 11, paragrafo 7, secondo periodo,  del  regolamento,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 euro a 60.000 euro.