Art. 2 Modalita' di funzionamento dell'ANPR 1. L'ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all'articolo 1, comma 1, garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi. 2. L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 3. Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonche' i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 82 del 2006: "Art. 3-bis Domicilio digitale del cittadino (Omissis). 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.".