Art. 2 
 
                Modalita' di funzionamento dell'ANPR 
 
  1. L'ANPR subentra ai sistemi informativi di  cui  all'articolo  1,
comma 1, garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi. 
  2. L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni  e
ai gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  l'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  indicato  dal   cittadino   quale   proprio
domicilio digitale, secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno previsto  dall'articolo  3-bis,  comma  3,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto  dall'articolo  4
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
  3. Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da  completare  entro
il 31 dicembre 2014, nonche' i sistemi di  sicurezza,  relativi  alla
fase di prima attuazione, sono descritti nel  documento  allegato  al
presente regolamento, di cui costituisce parte integrante. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art.  3-bis,  comma  3,  del
          citato decreto legislativo n. 82 del 2006: 
              "Art. 3-bis Domicilio digitale del cittadino 
              (Omissis). 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
          semplificazione e il Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,  sono
          definite  le  modalita'  di  comunicazione,  variazione   e
          cancellazione del proprio domicilio digitale da  parte  del
          cittadino, nonche' le modalita' di consultazione  dell'ANPR
          da parte dei gestori o esercenti  di  pubblici  servizi  ai
          fini del reperimento  del  domicilio  digitale  dei  propri
          utenti.".