Art. 2 
 
 
            Oggetto, ambito di applicazione e decorrenza 
 
  1.  Il  presente  regolamento  definisce  le   modalita'   per   la
progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per
la responsabilita' civile verso i terzi  per  danni  derivanti  dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  su   strada,   attraverso   la
sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, cosi'
come previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. 
  2. Il processo di dematerializzazione si conclude  entro  due  anni
dall'entrata in  vigore  del  presente  regolamento  con  conseguente
cessazione  da  quella   data   dell'obbligo   di   esposizione   del
contrassegno di  cui  all'articolo  127  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  nonche'  all'articolo  181  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  3. Entro il termine previsto dal successivo articolo  4,  comma  1,
lettera e), la  corrispondenza  dei  dati  relativi  al  veicolo  con
l'esistenza e la validita' della copertura assicurativa obbligatoria,
potranno essere verificate anche mediante l'utilizzo dei  dispositivi
o  mezzi  tecnici  di  controllo  e  rilevamento  a  distanza   delle
violazioni delle norme del codice della strada approvati od omologati
ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  31  del  citato
          decreto-legge n. 1 del 2012: 
                "Art.  31.   Contrasto   della   contraffazione   dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi per i danni  derivanti
          dalla circolazione dei veicoli a motore su strada 
              1.  Al  fine  di  contrastare  la  contraffazione   dei
          contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso i terzi  per  danni  derivanti
          dalla circolazione dei  veicoli  a  motore  su  strada,  il
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito
          l'ISVAP, con regolamento da emanare entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto-legge,  avvalendosi  anche  dell'Istituto
          poligrafico  e  zecca  dello  Stato  (IPZS)  definisce   le
          modalita'  per  la  progressiva   dematerializzazione   dei
          contrassegni, prevedendo la loro sostituzione  con  sistemi
          elettronici o telematici, anche in collegamento con  banche
          dati,  e  prevedendo  l'utilizzo,  ai  fini  dei   relativi
          controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di  controllo  e
          rilevamento a distanza delle  violazioni  delle  norme  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo
          definisce le caratteristiche e i requisiti di tali  sistemi
          e fissa il termine, non superiore a  due  anni  dalla  data
          della  sua  entrata  in  vigore,  per  la  conclusione  del
          relativo processo di dematerializzazione. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle  compagnie
          di  assicurazione,  forma  periodicamente  un  elenco   dei
          veicoli   a    motore    che    non    risultano    coperti
          dall'assicurazione per la responsabilita'  civile  verso  i
          terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  con  esclusione  dei  periodi  di
          sospensiva         dell'assicurazione          regolarmente
          contrattualizzati. Il Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti comunica ai rispettivi proprietari  l'inserimento
          dei  veicoli  nell'elenco  di   cui   al   primo   periodo,
          informandoli circa le conseguenze previste  a  loro  carico
          nel  caso  in  cui  i  veicoli  stessi   siano   posti   in
          circolazione su strade di uso pubblico o su aree  a  queste
          equiparate. Gli iscritti nell'elenco hanno quindici  giorni
          di tempo per regolarizzare la propria posizione.  Trascorso
          il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco
          di coloro che non hanno regolarizzato la propria  posizione
          viene messo a disposizione delle forze di polizia  e  delle
          prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del
          proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al  comma
          1 e di cui al primo periodo del presente comma si  provvede
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente. 
              2-bis. Le compagnie di assicurazione rilasciano in ogni
          caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del
          pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti,  e
          la relativa semplice esibizione da parte  del  proprietario
          del veicolo, o di chi altri ne  ha  interesse,  prevale  in
          ogni caso rispetto a  quanto  accertato  o  contestato  per
          effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3. 
              3. La violazione dell'obbligo  di  assicurazione  della
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli puo' essere  rilevata,  dandone  informazione  agli
          automobilisti interessati, anche attraverso i  dispositivi,
          le apparecchiature e i mezzi tecnici per il  controllo  del
          traffico e per il rilevamento a distanza  delle  violazioni
          delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi
          dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di  cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
          modificazioni,    attraverso    i    dispositivi    e    le
          apparecchiature per il controllo  a  distanza  dell'accesso
          nelle zone a traffico limitato,  nonche'  attraverso  altri
          sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle
          autostrade  o  sulle  strade  sottoposte  a  pedaggio.   La
          violazione deve essere documentata con sistemi fotografici,
          di  ripresa  video  o  analoghi  che,  nel  rispetto  delle
          esigenze   correlate   alla   tutela   della   riservatezza
          personale,  consentano  di  accertare,  anche  in   momenti
          successivi, lo svolgimento dei fatti  costituenti  illecito
          amministrativo, nonche'  i  dati  di  immatricolazione  del
          veicolo ovvero il responsabile della circolazione.  Qualora
          siano utilizzati i  dispositivi,  le  apparecchiature  o  i
          mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo
          di contestazione immediata. Con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto  con
          il Ministro dello sviluppo economico,  sentiti  l'ISVAP  e,
          per i profili di tutela della riservatezza, il Garante  per
          la  protezione  dei  dati  personali,  sono   definite   le
          caratteristiche  dei  predetti  sistemi  di  rilevamento  a
          distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo,  e
          sono stabilite le  modalita'  di  attuazione  del  presente
          comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa  con
          i comuni, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  127  del   citato   decreto
          legislativo n. 209 del 2005: 
                "Art.   127.   Certificato   di    assicurazione    e
          contrassegno 
              1.  L'adempimento  dell'obbligo  di  assicurazione  dei
          veicoli a motore  e'  comprovato  da  apposito  certificato
          rilasciato   dall'impresa   di   assicurazione   o    dalla
          delegataria in caso di coassicurazione, da cui  risulti  il
          periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati  il
          premio o la rata di premio. 
              2.  L'impresa  di  assicurazione   e'   obbligata   nei
          confronti dei terzi danneggiati per  il  periodo  di  tempo
          indicato   nel   certificato,   salvo    quanto    disposto
          dall'articolo 1901, secondo  comma,  del  codice  civile  e
          dall'articolo 122, comma 3, primo periodo. 
              3.   All'atto   del   rilascio   del   certificato   di
          assicurazione  l'impresa  di  assicurazione   consegna   un
          contrassegno   recante   il   numero   della    targa    di
          riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno,  mese
          e giorno di scadenza del periodo di assicurazione  per  cui
          e' valido il certificato. Il contrassegno  e'  esposto  sul
          veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro  cinque
          giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. 
              4. L'ISVAP, con regolamento,  stabilisce  le  modalita'
          per il rilascio, nonche' le caratteristiche del certificato
          di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti
          provvisoriamente   equipollenti   e   le   modalita'    per
          l'emissione  di   duplicati   in   caso   di   sottrazione,
          smarrimento o distruzione.". 
              -  Si  riporta  l'articolo  181  del   citato   decreto
          legislativo n. 285 del 1992: 
                "Art.  181.  Esposizione  dei  contrassegni  per   la
          circolazione 
              1. E' fatto obbligo  di  esporre  sugli  autoveicoli  e
          motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte  anteriore  o
          sul  vetro  parabrezza,  il  contrassegno   attestante   il
          pagamento della tassa  automobilistica  e  quello  relativo
          all'assicurazione obbligatoria. 
              2.  I  conducenti  di  motocicli  e  ciclomotori   sono
          esonerati dall'obbligo di cui al comma  1  purche'  abbiano
          con se' i contrassegni stessi. 
              3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 25 ad euro 99. Si applica la disposizione
          del comma 8 dell'art. 180.".