Art. 4 
 
 
                   Processo di dematerializzazione 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  la  completa  dematerializzazione  dei
contrassegni  assicurativi,  secondo   criteri   di   gradualita'   e
sostenibilita' tecnologica dell'implementazione della banca dati,  il
processo di dematerializzazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), si articola nelle seguenti  fasi,  ciascuna  delle  quali
seguita da un congruo periodo di sperimentazione: 
    a) nel termine  di  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, la Direzione  generale  per  la  motorizzazione
definisce e rende operativa la  struttura  informatica  del  database
costituente la banca dati di cui all'articolo 3; 
    b) nel termine di sessanta giorni dalla  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, la Direzione  generale  per  la  motorizzazione
provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed  il
trasferimento massivo alla banca dati  delle  informazioni  contenute
negli  archivi  istituiti  presso  l'Associazione  nazionale  fra  le
imprese assicuratrici (ANIA); 
    c) nel termine di un anno dalla entrata in  vigore  del  presente
regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e,
nel successivo termine di mesi sei, rende operative,  le  connessioni
informatiche, nonche' i sistemi di accesso  e  trasmissione  via  web
delle informazioni  necessarie  all'aggiornamento  del  database,  da
parte delle imprese  di  assicurazione  secondo  tutte  le  modalita'
previste all'articolo 3, comma 2; 
    d) nello stesso termine di operativita' di  cui  alla  precedente
lettera c), la Direzione generale per la motorizzazione definisce  ed
attiva i sistemi di accesso via  web  da  parte  dei  cittadini  alle
informazioni detenute nella banca dati e  indica  le  modalita'  e  i
requisiti per l'accesso; 
    e) nel termine di diciotto  mesi  dalla  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, la Direzione  generale  per  la  motorizzazione
definisce e rende operativa la predisposizione della  banca  dati  di
cui all'articolo 3 per garantire la possibilita' di collegamento  con
i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo
del traffico e per il rilevamento a distanza delle  violazioni  delle
norme del codice della strada  previsti  dalle  vigenti  disposizioni
contenute nel decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  fatta  salva
l'eventuale adozione del decreto di cui  all'articolo  31,  comma  3,
ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012. 
  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  il
Ministero  dello  sviluppo   economico   rendono   noto,   attraverso
comunicazione  fornita  sui  rispettivi  siti  web,   lo   stato   di
realizzazione del processo di dematerializzazione, di cui al presente
articolo, e delle relative fasi di sperimentazione. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Roma, 9 agosto 2013 
 
                                                   Il Ministro dello  
                                                   sviluppo economico 
                                                         Zanonato     
 
Il Ministro delle infrastrutture 
      e dei trasporti 
           Lupi 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 269