Art. 4 Processo di dematerializzazione 1. Al fine di garantire la completa dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' tecnologica dell'implementazione della banca dati, il processo di dematerializzazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali seguita da un congruo periodo di sperimentazione: a) nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la struttura informatica del database costituente la banca dati di cui all'articolo 3; b) nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione provvede al popolamento del database attraverso la connessione ed il trasferimento massivo alla banca dati delle informazioni contenute negli archivi istituiti presso l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA); c) nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e, nel successivo termine di mesi sei, rende operative, le connessioni informatiche, nonche' i sistemi di accesso e trasmissione via web delle informazioni necessarie all'aggiornamento del database, da parte delle imprese di assicurazione secondo tutte le modalita' previste all'articolo 3, comma 2; d) nello stesso termine di operativita' di cui alla precedente lettera c), la Direzione generale per la motorizzazione definisce ed attiva i sistemi di accesso via web da parte dei cittadini alle informazioni detenute nella banca dati e indica le modalita' e i requisiti per l'accesso; e) nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale per la motorizzazione definisce e rende operativa la predisposizione della banca dati di cui all'articolo 3 per garantire la possibilita' di collegamento con i dispositivi, le apparecchiature ed i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada previsti dalle vigenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 285 del 1992, fatta salva l'eventuale adozione del decreto di cui all'articolo 31, comma 3, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 1 del 2012. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dello sviluppo economico rendono noto, attraverso comunicazione fornita sui rispettivi siti web, lo stato di realizzazione del processo di dematerializzazione, di cui al presente articolo, e delle relative fasi di sperimentazione. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 agosto 2013 Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 9, foglio n. 269