IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica del 30  maggio  2002,  n.  115,  come
modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo  67  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, secondo cui la misura del  recupero  delle  spese
del processo penale anticipate dall'erario e' stabilita  con  decreto
del  Ministro  della  giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 13 giugno 2013; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Recupero forfettizzato 
 
  1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse  da
quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate nella  misura  fissa
stabilita nella tabella A,  allegata  al  presente  regolamento,  nei
confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art.  205  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia (Testo A)), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15  giugno  2002,  n.  139,  S.O.,  come
          modificato dal comma 3, lett.e), dell'art. 67  della  legge
          18  giugno  2009,  n.  69  (Disposizioni  per  lo  sviluppo
          economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
          materia di processo civile): 
              "Art. 205 (L) (Recupero  intero,  forfettizzato  e  per
          quota) 
              1. Le spese del processo penale anticipate  dall'erario
          sono recuperate nei confronti di ciascun condannato,  senza
          vincolo di solidarieta', nella misura fissa  stabilita  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' art.
          17, commi 3 e 4,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.
          L'ammontare degli importi puo'  essere  rideterminato  ogni
          anno al fine di garantire l'integrale recupero delle  somme
          anticipate dall'erario. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del
          recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo  di
          processo. Il giudice, in ragione della  complessita'  delle
          indagini  e  degli  atti  compiuti,  nella  statuizione  di
          condanna al pagamento delle spese processuali puo' disporre
          che gli  importi  siano  aumentati  sino  al  triplo.  Sono
          recuperate per intero,  oltre  quelle  previste  dal  comma
          2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia,
          le spese per la  pubblicazione  della  sentenza  penale  di
          condanna e le spese per la demolizione di opere  abusive  e
          per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto
          previsto dall' art. 32,  comma  12,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              2-bis. Le  spese  relative  alle  prestazioni  previste
          dall'art. 96 del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
          259,  e  successive  modificazioni,  e  quelle   funzionali
          all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate  in
          misura fissa  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. 
              2-ter. Il decreto di cui al comma  2-bis  determina  la
          misura del recupero con riferimento al  costo  medio  delle
          singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi
          puo' essere rideterminato ogni anno. 
              2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonche' le
          spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le  spese
          per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le
          spese  per  la  demolizione  di  opere  abusive  e  per  la
          riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma  2,  sono
          recuperati nei confronti di ciascun  condannato  in  misura
          corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta  in
          base al decreto  di  cui  al  comma  1,  senza  vincolo  di
          solidarieta'. 
              2-quinquies. Il contributo  unificato  e  l'imposta  di
          registro  prenotati  a  debito  per  l'azione  civile   nel
          processo penale sono recuperati nei  confronti  di  ciascun
          condannato   al   risarcimento   del   danno   in    misura
          corrispondente alla quota del debito  da  ciascuno  dovuta,
          senza vincolo di solidarieta'. 
              2-sexies. Gli oneri  tributari  relativi  al  sequestro
          conservativo di cui all'art. 316 del  codice  di  procedura
          penale sono  recuperati  nei  confronti  del  condannato  a
          carico  del  quale   e'   stato   disposto   il   sequestro
          conservativo.". 
              - Si riporta il testo dei commi  3  e  4  dell'art.  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. : 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis) 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. - 4-ter. (Omissis)".