Art. 2 
 
 
                   Recupero per intero e per quota 
 
  1. Le spese del  processo  penale  anticipate  dall'erario  per  la
consulenza tecnica e per  la  perizia,  per  la  pubblicazione  della
sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere  abusive  e
la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo  205,  comma
2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115,  e  successive
modificazioni, sono recuperate per intero nei  confronti  di  ciascun
condannato, senza vincolo di solidarieta'. In caso di  pluralita'  di
condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali. 
  2. Fino all'emanazione  del  decreto  ministeriale  previsto  dallo
stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al  comma  1
si applicano anche al recupero delle spese relative alle  prestazioni
previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.
259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali  all'utilizzo
delle prestazioni medesime. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 205  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  si
          vedano le note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96  del   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni  elettroniche),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. : 
              "Art. 96. Prestazioni obbligatorie 
              1. Le prestazioni a  fini  di  giustizia  effettuate  a
          fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da
          parte   delle   competenti   autorita'   giudiziarie   sono
          obbligatorie per gli operatori; i  tempi  ed  i  modi  sono
          concordati con le predette autorita' fino  all'approvazione
          del repertorio di cui al comma 2. 
              2. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia  e  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati: 
              a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i
          tempi  di  effettuazione  delle  stesse  e   gli   obblighi
          specifici degli operatori; 
              b) il ristoro dei costi sostenuti  e  le  modalita'  di
          pagamento in forma di canone annuo forfetario,  determinato
          anche in considerazione del numero e della tipologia  delle
          prestazioni    complessivamente    effettuate     nell'anno
          precedente. 
              3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel
          repertorio di cui al comma 2, si applica l'art.  32,  commi
          2, 3, 4, 5 e 6. 
              4. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma  2,
          secondo periodo, il rilascio di  informazioni  relative  al
          traffico telefonico e' effettuato  in  forma  gratuita.  In
          relazione alle prestazioni a fini di giustizia  diverse  da
          quelle di cui al primo periodo continua  ad  applicarsi  il
          listino   adottato   con   decreto   del   Ministro   delle
          comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  104  del  7  maggio
          2001. 
              5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui  al
          comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro
          le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la
          fornitura e l'interoperabilita' delle  prestazioni  stesse.
          Il Ministero puo'  intervenire  se  necessario  di  propria
          iniziativa  ovvero,  in  mancanza  di   accordo   tra   gli
          operatori, su richiesta di uno di essi.".