Art. 2 Recupero per intero e per quota 1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali. 2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 205 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. : "Art. 96. Prestazioni obbligatorie 1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorita' giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le predette autorita' fino all'approvazione del repertorio di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati: a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi di effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori; b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. 3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui al comma 2, si applica l'art. 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6. 4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, secondo periodo, il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico e' effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001. 5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' delle prestazioni stesse. Il Ministero puo' intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.".