Art. 3 Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna e' stata emessa dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013 Il Ministro della giustizia Cancellieri Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 29
Note all'art. 3: - La legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile."e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140, S.O.