Art. 3 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e  2  si  applicano  alle
spese anticipate dall'erario, relative a processi penali per i  quali
la sentenza di condanna e' stata  emessa  dopo  l'entrata  in  vigore
della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 8 agosto 2013 
 
                                          Il Ministro della giustizia 
                                                  Cancellieri 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
       Saccomanni 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2013 
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 29 
 
          Note all'art. 3: 
              - La legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: "Disposizioni
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile."e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140,
          S.O.