Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dalla presente legge,  pari  a  euro  50.000
annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2015, dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.