Art. 2 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i  provvedimenti  di
scioglimento degli organi e di  nomina  dei  commissari  straordinari
delle  amministrazioni   provinciali,   adottati,   in   applicazione
dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,
nonche' gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata  in
vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari. 
  2.  Fino  al  30  giugno  2014  e'  sospesa  l'applicazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 ottobre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Letta, Presidente del Consiglio dei 
                            ministri 
 
                            Alfano, Ministro dell'interno 
 
                            Giovannini, Ministro del lavoro e delle 
                            politiche sociali 
 
                            Cancellieri, Ministro della giustizia 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 115, della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013), pubblicata nella Gazz.  Uff.  29
          dicembre 2012, n. 302, S.O.: 
              "115. Al fine di consentire la riforma  organica  della
          rappresentanza  locale  ed  al   fine   di   garantire   il
          conseguimento dei risparmi  previsti  dal  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' quelli  derivanti  dal
          processo    di    riorganizzazione     dell'Amministrazione
          periferica dello Stato, fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa
          l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 18  e  19
          dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. All'articolo 23 del decreto-legge 6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, al comma 16, sostituire  le  parole:
          «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013». Nei
          casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre  2012  e
          il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del
          mandato degli organi delle  province,  oppure  la  scadenza
          dell'incarico di Commissario straordinario  delle  province
          nominato ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  cui  al
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali
          di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o  in
          altri casi  di  cessazione  anticipata  del  mandato  degli
          organi provinciali ai sensi della legislazione vigente,  e'
          nominato   un   commissario   straordinario,    ai    sensi
          dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000  per  la  provvisoria  gestione
          dell'ente fino al 31 dicembre 2013. All'articolo 17,  comma
          4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  le
          parole: «Entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «Entro  1131  dicembre  2013».
          All'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012,
          n. 95, convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135  le  parole:  «all'esito  della  procedura  di
          riordino» sono sostituite dalle seguenti:  «in  attesa  del
          riordino, in via transitoria». Il Presidente, la  Giunta  e
          il Consiglio della Provincia restano in  carica  fino  alla
          naturale scadenza dei mandati. Fino al 31 dicembre 2013  e'
          sospesa   l'applicazione   delle   disposizioni   di    cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.
          135, nonche' di quelle di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 23, comma  20,  del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011,  n.
          284, S.O.: 
              "  20.  Agli  organi  provinciali  che  devono   essere
          rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si applica, sino al  31
          marzo 2013, l' articolo 141 del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni. Gli organi  provinciali  che  devono  essere
          rinnovati successivamente al 31 dicembre  2012  restano  in
          carica fino alla scadenza naturale. Decorsi  i  termini  di
          cui al primo e al secondo periodo del  presente  comma,  si
          procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai
          commi 16 e 17. ". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  141  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazz.
          Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.: 
              "Art. 141  (Scioglimento  e  sospensione  dei  consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali vengono  sciolti  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno: 
                a) quando compiano atti contrari alla Costituzione  o
          per gravi e persistenti violazioni di  legge,  nonche'  per
          gravi motivi di ordine pubblico; 
                b) quando non  possa  essere  assicurato  il  normale
          funzionamento degli organi e dei servizi  per  le  seguenti
          cause: 
                  1) impedimento  permanente,  rimozione,  decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia; 
                  2) dimissioni del sindaco o  del  presidente  della
          provincia; 
                  3)   cessazione   dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali, ovvero rese anche con  atti  separati  purche'
          contemporaneamente  presentati  al  protocollo   dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia; 
                  4)   riduzione    dell'organo    assembleare    per
          impossibilita' di surroga alla  meta'  dei  componenti  del
          consiglio; 
                c) quando non sia approvato nei termini il bilancio; 
                c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali  al
          di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti  dei  relativi
          strumenti  urbanistici  generali  e   non   adottino   tali
          strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione  degli
          organi. In questo caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              2. Nella ipotesi di cui alla lettera c)  del  comma  1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato senza che sia stato predisposto dalla  giunta  il
          relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina  un
          commissario  affinche'   lo   predisponga   d'ufficio   per
          sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque  quando  il
          consiglio non abbia  approvato  nei  termini  di  legge  lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  giunta,  l'organo
          regionale di controllo assegna al  consiglio,  con  lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a 20 giorni per la sua approvazione, decorso  il  quale  si
          sostituisce,      mediante      apposito       commissario,
          all'amministrazione   inadempiente.    Del    provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio. 
              2-bis. Nell'ipotesi di  cui  alla  lettera  c-bis)  del
          comma 1, trascorso il termine entro il quale gli  strumenti
          urbanistici devono essere adottati, la regione  segnala  al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che non abbiano provveduto  ad  adempiere  all'obbligo  nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti  dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di
          quattro mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per  lo
          scioglimento del consiglio. 
              3. Nei casi diversi da quelli previsti  dal  numero  1)
          della  lettera  b)  del  comma  1,  con   il   decreto   di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita  le  attribuzioni  conferitegli  con  il   decreto
          stesso. 
              4.  Il  rinnovo  del   consiglio   nelle   ipotesi   di
          scioglimento deve coincidere con il primo turno  elettorale
          utile previsto dalla legge. 
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,  gli  incarichi  esterni   loro   eventualmente
          attribuiti. 
              6. Al decreto di scioglimento e' allegata la  relazione
          del  Ministro  contenente  i  motivi   del   provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti  ed
          in attesa del decreto di  scioglimento,  il  prefetto,  per
          motivi di grave e urgente necessita', puo' sospendere,  per
          un periodo comunque  non  superiore  a  novanta  giorni,  i
          consigli comunali e provinciali e nominare  un  commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente. 
              8. Ove non diversamente previsto dalle leggi  regionali
          le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,
          in quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di  cui
          all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali.  Il
          relativo  provvedimento  di   scioglimento   degli   organi
          comunque denominati degli enti locali di  cui  al  presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 6, del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O: 
              "2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del  comma
          1 si applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni  organiche
          risultanti a  seguito  dell'applicazione  dell'articolo  1,
          comma  3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.   138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
          restanti amministrazioni  si  prendono  a  riferimento  gli
          uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.  Al
          personale  dell'amministrazione  civile   dell'interno   le
          riduzioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
          applicano  all'esito  della  procedura  di  soppressione  e
          razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17,  e
          comunque entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto  delle
          percentuali previste dalle  suddette  lettere.  Si  applica
          quanto previsto dal comma 6 del presente articolo." 
              "6. Le amministrazioni per le  quali  non  siano  stati
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma  5  entro  il  31
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta  data,
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all'emanazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure  per
          il rinnovo degli incarichi.". 
          Avvertenza: 
              Il decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          191 del 16 agosto 2013. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 64.