Art. 10 
 
 
                       Violazioni riguardanti 
                le procedure di controllo nei macelli 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafi  1,  2,  3  e  4,  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che,  in
violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario  della  Azienda
sanitaria  locale  territorialmente  competente  di   modificare   le
procedure di controllo di cui all'articolo  16  del  regolamento,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro.