Art. 11 
 
 
          Violazioni riguardanti la figura del responsabile 
                 della tutela del benessere animale 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  il  responsabile  della
tutela del  benessere  animale  che  viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 17,  paragrafo  5,  del  regolamento  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000
euro a 3.000 euro. 
  4. Le sanzioni di cui al presente articolo non  si  applicano  alle
fattispecie relative all'articolo 17, comma 6, del regolamento.