Art. 12 
 
 
          Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
                        di spettanza statale 
 
  1.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie di spettanza  statale,  per  le  violazioni
previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del  bilancio
dello Stato.