Art. 15 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'8 dicembre 2019, l'articolo 8, comma 1, si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura che non sono entrati in funzione prima del 1° gennaio 2013. 2. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 1, e parte II, paragrafi 1, 3, seconda frase, 6, 7, 8, 9, prima frase, e di cui all'allegato C, parte II, paragrafi 3.A.2), 3.B.1), 3.B.2), 3.B.4), 4.2) e 4.3), la cui abrogazione e' stabilita dal 9 dicembre 2019. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 novembre 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Cancellieri, Ministro della giustizia Lorenzin, Ministro della salute Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze Zanonato, Ministro dello sviluppo economico De Girolamo, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Delrio, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Note all'art. 15: - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.