Art. 2 
 
 
                 Autorita' competente e procedimento 
                   di applicazione delle sanzioni 
 
  1. Le Autorita' competenti  incaricate  di  garantire  il  rispetto
delle  norme  del  regolamento,  nonche'  all'accertamento  ed   alla
irrogazione delle sanzioni previste  dal  presente  decreto  sono  il
Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento  e
di Bolzano e le Aziende unita' sanitarie  locali,  nell'ambito  delle
rispettive competenze. 
  2. Ai fini  dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
previste dal presente decreto, si applicano le  disposizioni  di  cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
  3. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8,  comma  1,
nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente  decreto
la sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie  violata  e'
aumentata  fino  alla   meta'   ed   e'   disposta   la   sospensione
dell'attivita' da uno a tre mesi. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.