Art. 3 Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile della macellazione secondo i metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente le procedure operative standard in violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore degli animali da pelliccia che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.