Art. 3 
 
Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento  e
  le operazioni correlate, la macellazione e le  procedure  operative
  standard 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  persona  responsabile
della macellazione secondo i metodi di cui all'articolo 4,  paragrafo
4, del regolamento che viola le disposizioni di cui  all'articolo  5,
paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non  mette
a  disposizione  dell'Azienda   sanitaria   locale   territorialmente
competente   le   procedure   operative   standard   in    violazione
dell'articolo 6,  paragrafo  4,  del  regolamento  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000
euro a 3.000 euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del  regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
degli  animali  da  pelliccia  che  viola  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  7,  paragrafo  3,  del  regolamento  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000
euro a 6.000 euro. 
  9. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che  non
ottempera alla  richiesta  del  Servizio  veterinario  della  Azienda
sanitaria locale territorialmente competente di cui all'articolo  22,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000  euro  a
6.000 euro.