Art. 5 Violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.