Art. 6 
 
Violazioni  riguardanti  le  prescrizioni   sull'abbattimento   degli
  animali destinati al consumo domestico privato  e  sulla  fornitura
  diretta di piccoli quantitativi di carni 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario che  viola
le disposizioni di cui all'articolo 10, del regolamento  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
1.000 euro a 3.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che viola le
disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla  stessa  sanzione  di
cui al comma 2, soggiace il produttore che viola le  disposizioni  di
cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.