Art. 7 
 
 
        Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa carni  in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del  regolamento
e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento
della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.