Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. L'autorita' competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformita' della configurazione, della costruzione e dell'attrezzatura del macello dispone la sospensione dell'attivita' fino all'avvenuto adeguamento. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.