Art. 2
Contabilita' finanziaria ed economica
1. Le amministrazioni pubbliche affiancano, ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, la contabilita'
economico-patrimoniale alla contabilita' finanziaria e realizzano un
sistema integrato di contabilita', in conformita' a quanto previsto
nell'allegato 1.
2. Ciascun atto o fatto gestionale deve trovare corrispondenza in
una transazione elementare, cosi' come definita dall'articolo 8 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed e' rilevato in modo da
assicurare una corrispondenza univoca con:
a) una voce del piano relativo alla contabilita' finanziaria
secondo il principio contabile della competenza finanziaria contenuto
nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b) una voce del conto economico e del conto patrimoniale, ove la
transazione elementare generi un evento rilevante ai fini della
manifestazione economica e patrimoniale, secondo il principio della
competenza economica contenuto nel decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91.
3. Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i moduli del
piano di cui all'allegato 1, ciascuna voce del piano relativo alla
contabilita' finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del
piano relativo alla contabilita' economico-patrimoniale mediante
schemi di transizione predisposti periodicamente dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet.
4. Le amministrazioni che non provvedano ad effettuare la
correlazione come indicato al comma 3 devono darne opportuna
motivazione. Tali amministrazioni sono tenute a definire al quinto
livello di articolazione del piano finanziario le correlazioni
effettuate tra quest'ultimo e il piano relativo alla contabilita'
economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla matrice
di correlazione i criteri contabili applicati tra quelli individuati
dalle norme e dai regolamenti vigenti in ambito nazionale ed
internazionale. Le informazioni che le amministrazioni producono ai
sensi del presente comma sono inviate al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti i documenti
contabili.
5. Restano ferme le rilevazioni delle scritture contabili
rispettivamente della contabilita' finanziaria e della contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato 1.
6. Restano altresi' ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' le disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, relativo
alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili
e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, ed in particolare l'articolo 8 che prevede
l'adozione di un piano dei conti integrato nella fase di
sperimentazione.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n.
91 del 2011, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 91 del 2011, vedasi nelle note all'art. 1.
- Per il riferimento al decreto legislativo n. 118 del
2011, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 1 e 2 della citata legge
n. 42 dl 2009, vedasi nelle note alle premesse.
- Per il testo degli articoli 8 e 36 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, vedasi nelle note alle
premesse.