Art. 2 
 
 
                Contabilita' finanziaria ed economica 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche affiancano, ai sensi  dell'articolo
6 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  la  contabilita'
economico-patrimoniale alla contabilita' finanziaria e realizzano  un
sistema integrato di contabilita', in conformita' a  quanto  previsto
nell'allegato 1. 
  2. Ciascun atto o fatto gestionale deve trovare  corrispondenza  in
una transazione elementare, cosi' come definita dall'articolo  8  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ed e' rilevato in modo  da
assicurare una corrispondenza univoca con: 
    a) una voce del  piano  relativo  alla  contabilita'  finanziaria
secondo il principio contabile della competenza finanziaria contenuto
nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
    b) una voce del conto economico e del conto patrimoniale, ove  la
transazione elementare generi  un  evento  rilevante  ai  fini  della
manifestazione economica e patrimoniale, secondo il  principio  della
competenza economica contenuto  nel  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 91. 
  3. Al fine di garantire l'integrazione contabile tra i  moduli  del
piano di cui all'allegato 1, ciascuna voce del  piano  relativo  alla
contabilita' finanziaria viene correlata alle corrispondenti voci del
piano  relativo  alla  contabilita'  economico-patrimoniale  mediante
schemi di transizione  predisposti  periodicamente  dal  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sul sito Internet. 
  4.  Le  amministrazioni  che  non  provvedano  ad   effettuare   la
correlazione  come  indicato  al  comma  3  devono  darne   opportuna
motivazione. Tali amministrazioni sono tenute a  definire  al  quinto
livello  di  articolazione  del  piano  finanziario  le  correlazioni
effettuate tra quest'ultimo e il  piano  relativo  alla  contabilita'
economico-patrimoniale, indicando per ogni scostamento dalla  matrice
di correlazione i criteri contabili applicati tra quelli  individuati
dalle  norme  e  dai  regolamenti  vigenti  in  ambito  nazionale  ed
internazionale. Le informazioni che le amministrazioni  producono  ai
sensi  del  presente  comma  sono  inviate  al   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato contestualmente a tutti  i  documenti
contabili. 
  5.  Restano  ferme  le  rilevazioni   delle   scritture   contabili
rispettivamente della contabilita' finanziaria e  della  contabilita'
economico-patrimoniale di cui all'allegato 1. 
  6. Restano  altresi'  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' le disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011,  relativo
alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili
e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, ed  in  particolare  l'articolo  8  che  prevede
l'adozione  di  un  piano  dei  conti   integrato   nella   fase   di
sperimentazione. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 6 del decreto  legislativo  n.
          91 del 2011, vedasi nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  8  del   citato   decreto
          legislativo n. 91 del 2011, vedasi nelle note all'art. 1. 
              - Per il riferimento al decreto legislativo n. 118  del
          2011, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 1 e 2 della citata  legge
          n. 42 dl 2009, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per il testo degli articoli 8 e 36 del citato decreto
          legislativo  n.  118  del  2011,  vedasi  nelle  note  alle
          premesse.