Art. 3 
 
 
                Schema del piano dei conti integrato 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  in   regime   di   contabilita'
finanziaria, a partire dall'esercizio 2015,  adottano  un  piano  dei
conti integrato - finanziario ed economico-patrimoniale - secondo  lo
schema di cui all'allegato 1, parte integrante del presente  decreto,
pubblicato nel sito del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato. 
  2. Il piano dei conti integrato  e'  costituito  dall'elenco  delle
unita' elementari del bilancio finanziario  gestionale  e  dei  conti
economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento  per
la predisposizione dei documenti contabili e di finanza  pubblica  di
ciascuna amministrazione pubblica. 
  3. L'articolazione del  piano  dei  conti  di  cui  all'allegato  1
costituisce  il  livello  minimo  di  dettaglio  comune  a  tutte  le
amministrazioni di cui al comma 1. 
  4. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai  fini
del raccordo  con  i  capitoli  e  gli  articoli,  ove  previsti,  e'
costituito dal quarto livello in  fase  di  previsione;  in  fase  di
gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo
di articolazione  del  piano  dei  conti  e'  costituito  dal  quinto
livello. 
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  4,  comma  6,  del
decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,  le  amministrazioni
pubbliche, in relazione alla  specificita'  delle  proprie  attivita'
istituzionali, definiscono gli  ulteriori  livelli  gerarchici  utili
alle proprie rilevazioni contabili, ottimizzandone  la  struttura  in
funzione delle proprie finalita', fermo restando la  riconducibilita'
delle voci a quelle di quinto livello del piano  dei  conti  definito
all'allegato 1. 
  6.  Al  fine  di  facilitare  la  corretta  classificazione   delle
transazioni elementari nelle voci del piano dei conti,  il  contenuto
delle  stesse  viene  esemplificato  in   un   glossario   pubblicato
periodicamente sul sito Internet del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 4, comma 6, del citato decreto
          legislativo  n.  91  del  2011,  vedasi  nelle  note   alle
          premesse.