Art. 3
Schema del piano dei conti integrato
1. Le amministrazioni pubbliche in regime di contabilita'
finanziaria, a partire dall'esercizio 2015, adottano un piano dei
conti integrato - finanziario ed economico-patrimoniale - secondo lo
schema di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto,
pubblicato nel sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
2. Il piano dei conti integrato e' costituito dall'elenco delle
unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti
economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento per
la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di
ciascuna amministrazione pubblica.
3. L'articolazione del piano dei conti di cui all'allegato 1
costituisce il livello minimo di dettaglio comune a tutte le
amministrazioni di cui al comma 1.
4. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini
del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, e'
costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di
gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo
di articolazione del piano dei conti e' costituito dal quinto
livello.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni
pubbliche, in relazione alla specificita' delle proprie attivita'
istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili
alle proprie rilevazioni contabili, ottimizzandone la struttura in
funzione delle proprie finalita', fermo restando la riconducibilita'
delle voci a quelle di quinto livello del piano dei conti definito
all'allegato 1.
6. Al fine di facilitare la corretta classificazione delle
transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, il contenuto
delle stesse viene esemplificato in un glossario pubblicato
periodicamente sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 4, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 91 del 2011, vedasi nelle note alle
premesse.