Art. 5 
 
 
                  Aggiornamenti del piano dei conti 
 
  1. Eventuali aggiornamenti del piano dei conti  sono  adottati  con
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel  sito  del
medesimo Ministero.