Art. 2 
 
Azioni e interventi di monitoraggio  e  tutela  nei  territori  della
                          regione Campania 
 
  1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione  o  il
potenziamento di  azioni  e  interventi  di  monitoraggio,  tutela  e
bonifica  nei  terreni  della  regione  Campania  indicati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6,  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto  dal
Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  da  un  Ministro  da  lui
delegato, composto dal Ministro per  la  coesione  territoriale,  dal
Ministro  dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del  mare,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i  beni  e  le
attivita' culturali e  dal  Presidente  della  regione  Campania.  Al
Comitato  spetta  altresi'  la  supervisione  delle  attivita'  della
Commissione di cui al comma 2. 
  2.   Sulla   base   degli   indirizzi   stabiliti   dal    Comitato
interministeriale di cui  al  comma  1,  al  fine  di  individuare  o
potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela  nei  terreni
della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma
6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro  per  la  coesione  territoriale,  entro  trenta  giorni
dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1,  comma
6, e' istituita una Commissione composta da un  rappresentante  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  che  la  presiede,  e  da  un
rappresentante ciascuno del Ministro per  la  coesione  territoriale,
del Ministero dell'interno, del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e  le
attivita' culturali e della regione  Campania.  Ai  componenti  della
Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese  o
altri emolumenti comunque denominati. 
  3. La segreteria del Comitato di cui  al  comma  1  e  il  supporto
tecnico per la Commissione di cui al  comma  2  sono  assicurati  dai
Dipartimenti  di  cui  si  avvale  il  Ministro   per   la   coesione
territoriale,  nell'ambito  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica. 
  4. La Commissione di cui al comma 2, entro  sessanta  giorni  dalla
definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il  perseguimento
delle finalita' ivi previste, avvalendosi della collaborazione  degli
enti di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  adotta  e  successivamente
coordina  un  programma  straordinario  e   urgente   di   interventi
finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza,  alla  bonifica
dei siti nonche' alla rivitalizzazione economica dei  territori,  nei
terreni della regione Campania indicati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 6. Il programma puo'  essere  realizzato  anche  attraverso  la
stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero  attraverso  la
nomina di un commissario  straordinario  ai  sensi  dell'articolo  11
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400.  La  Commissione  riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita'  di  cui
al presente comma. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario
urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel  limite  delle
risorse   che   si   renderanno   disponibili   a    seguito    della
riprogrammazione delle  linee  di  intervento  del  Piano  di  azione
coesione della Regione Campania, sulla base delle  procedure  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Le
risorse di  cui  al  presente  comma  possono  essere  integrate  con
eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito  dei
programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020. 
  6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini  di  cui
all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro  nel  2013  e  di
2.900.000  euro  nel  2014,  si  provvede  con  le  risorse   europee
disponibili nell'ambito del  programma  operativo  regionale  per  la
Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti  industriali  e
di terreni contaminati.