Art. 4 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 
 
  1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Quando esercita l'azione penale per i  reati  previsti  nel
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  ovvero  per  i  reati
previsti dal codice penale comportanti un pericolo o  un  pregiudizio
per  l'ambiente,  il  pubblico   ministero   informa   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  la  Regione
nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui
al primo periodo arrechino un concreto  pericolo  alla  tutela  della
salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa
anche il Ministero  della  salute  o  il  Ministero  delle  politiche
agricole   alimentari   e   forestali.   Il    pubblico    ministero,
nell'informazione, indica le norme di legge che si  assumono  violate
anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i  reati  indicati
nel secondo periodo e' stato arrestato o fermato ovvero si  trova  in
stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori
di ciascun grado di giudizio sono  trasmessi  per  estratto,  a  cura
della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,
alle amministrazioni indicate nei  primi  due  periodi  del  presente
comma».