Art. 5 
 
Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa  di  cui  all'articolo  15
  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3920
  del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  completamento   delle   attivita'
amministrative,  contabili  e  legali  conseguenti   alle   pregresse
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito
della  gestione  dei  rifiuti  nella   regione   Campania,   l'Unita'
Tecnica-Amministrativa di  cui  all'articolo  15  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011,  e
successive modificazioni e integrazioni,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2015 e opera in  seno  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  il  Ministero
dell'economia  e  delle   finanze,   con   decreto,   disciplina   la
composizione,  le  attribuzioni,  il  funzionamento,  il  trattamento
economico     e     le      procedure      operative      dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa,  a  valere   sulle   residue   disponibilita'
presenti sulle  contabilita'  speciali  di  cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  28  dicembre
2012. 
  3. Gli enti locali della Regione Campania, ai  fini  del  pagamento
dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di  smaltimento  dei
rifiuti maturati  alla  data  del  31  dicembre  2009  nei  confronti
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori  bilancio
nei  confronti  della  stessa   Unita'   Tecnica-Amministrativa   che
presentavano i requisiti per il riconoscimento  alla  medesima  data,
anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano  per
l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidita' per i  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili  degli  enti  locali"  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  con
le procedure e nei termini ivi previsti. 
  4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici  del
personale assunto con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  dal
commissario   delegato   ai   sensi   dell'articolo   1,   comma   3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  maggio
2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali, territoriali e  aziendali,  applicati
alla  societa'  ex  concessionaria  dei  lavori  per   l'adeguamento,
realizzazione  e  gestione  degli   impianti   di   collettamento   e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord,  Foce  Regi  Lagni  e
Cuma. 
  5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni di continuita'  nella  gestione  delle  medesime  emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891  del  4  agosto  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  195  del  21  agosto  2010,  e  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  12
dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo  stesso  termine
continuano  a  produrre  effetti  i   provvedimenti   rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente
comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.