Art. 5 Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni. 1. Al fine di consentire il completamento delle attivita' amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita' presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012. 3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unita' Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidita' per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti. 4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla societa' ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma. 5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nella gestione delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.