Art. 6 Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico 1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo' comunque essere adottato.»; b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I commissari possono avvalersi, per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione lavori e collaudo, per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' dell'ANAS; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».