Art. 7 
 
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Il
piano di cui al  comma  5  e'  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della
approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare acquisisce,  sulla  proposta  del  comitato  di
esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del  commissario
straordinario e quello della regione competente, che sono resi  entro
sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il  piano  puo'  essere
approvato anche senza i pareri richiesti.  L'approvazione  del  piano
avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri  e  comunque
entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma  6  e'  approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»; 
    b) al comma 7, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  «Fatta
salva l'applicazione dell'articolo 12  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma  5
conclude  i  procedimenti  di  riesame  previsti  dall'autorizzazione
integrata  ambientale,   costituisce   integrazione   alla   medesima
autorizzazione integrata  ambientale,  e  i  suoi  contenuti  possono
essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e
29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.»; 
    c) al comma  8,  le  parole:  «Fino  all'approvazione  del  piano
industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti:  «Fino
all'adozione del decreto di approvazione del  piano  delle  misure  e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»; 
    d) al comma 8, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «La
progressiva adozione delle misure, prevista dal  periodo  precedente,
si  interpreta  nel  senso  che  la  stessa  e'  rispettata   qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni:  a)  la  qualita'  dell'aria
nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata  sulla  base  dei  parametri  misurati  dalle
apposite centraline di  monitoraggio  gestite  dall'A.R.P.A.  risulti
conforme alle  prescrizioni  delle  vigenti  disposizioni  europee  e
nazionali  in  materia,  e   comunque   non   abbia   registrato   un
peggioramento  rispetto  alla   data   di   inizio   della   gestione
commissariale; b) alla data di approvazione del  piano,  siano  stati
avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il  70  per
cento del  numero  complessivo  delle  prescrizioni  contenute  nelle
autorizzazioni  integrate   ambientali,   ferma   restando   la   non
applicazione dei termini previsti  dalle  predette  autorizzazioni  e
prescrizioni. Il Commissario, entro trenta  giorni  dall'approvazione
del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per  la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  una  relazione   che   indica
analiticamente i suddetti interventi.»; 
    e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «  In
applicazione    del    generale    principio    di    semplificazione
procedimentale,  al  fine  dell'acquisizione  delle   autorizzazioni,
intese concerti, pareri, nulla osta  e  assensi  comunque  denominati
degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti  gli
altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e  i
lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale,  dal  piano
delle  misure  di  risanamento  ambientale  e  sanitario,  dal  piano
industriale di conformazione delle attivita' produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su  proposta
del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi  ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che si deve pronunciare entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
convocazione.  La  conferenza  di  servizi  si  esprime  dopo   avere
acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla  valutazione  di  impatto
ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione,
o sulla verifica di assoggettabilita' alla procedura  medesima  entro
quarantacinque  giorni.  I  predetti  termini  sono  comprensivi  dei
quindici  giorni  garantiti  al  pubblico  interessato  al  fine   di
esprimere  osservazioni   sugli   elaborati   progettuali   messi   a
disposizione. Nei casi di attivazione  delle  procedure  di  VIA,  il
termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per  un
massimo di  novanta  giorni.  Decorso  tale  termine,  i  pareri  non
espressi si intendono resi in senso  favorevole.  Solo  nel  caso  di
motivata richiesta di  approfondimento  tecnico,  tale  termine  puo'
essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta  giorni.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e'  adottata
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  e  costituisce  variante  ai  piani   territoriali   ed
urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale
strategica. Nel caso di motivato dissenso  delle  autorita'  preposte
alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il  Consiglio  dei
ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione  o
provincia autonoma  interessata,  entro  i  venti  giorni  successivi
all'intesa. L'intesa si intende  comunque  acquisita  decorsi  trenta
giorni  dalla  relativa  richiesta.  Le  cubature  degli  edifici  di
copertura  di  materie  prime,  sottoprodotti,  rifiuti  e  impianti,
previsti  dall'autorizzazione  integrata  ambientale   o   da   altre
prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»; 
    f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis.  Durante  la
gestione commissariale, qualora vengano  rispettate  le  prescrizioni
dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche'  le  previsioni  di  cui  al
comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti  imputabili  alla
gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo  1,  comma
3, del  decreto-legge  3  dicembre  2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette  sanzioni,
ove  riferite  a  atti  o  comportamenti  imputabili  alla   gestione
precedente al commissariamento, non possono  essere  poste  a  carico
dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e
sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza  che
abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»; 
    g) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
  «11-bis. Dopo l'approvazione del piano  industriale,  in  relazione
agli investimenti ivi previsti per  l'attuazione  dell'autorizzazione
integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria, il titolare dell'impresa o  il  socio  di  maggioranza  e'
diffidato dal commissario straordinario a mettere a  disposizione  le
somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della diffida,  mediante  trasferimento
su un conto intestato all'azienda commissariata.  Le  somme  messe  a
disposizione dal titolare dell'impresa o  dal  socio  di  maggioranza
sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai
sensi del decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  per  reati
ambientali o connessi  all'attuazione  dell'autorizzazione  integrata
ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il  socio  di  maggioranza
non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in
parte,  le  somme  necessarie,  secondo  quanto  previsto  dal  primo
periodo,  al  commissario  straordinario  sono  trasferite,  su   sua
richiesta, le somme sottoposte a  sequestro  penale,  nei  limiti  di
quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a
procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di
maggioranza, diversi  da  quelli  per  reati  ambientali  o  connessi
all'attuazione dell'autorizzazione  integrata  ambientale.  In  caso,
inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa  o
del socio di maggioranza da tali reati, le  predette  somme,  per  la
parte in cui  sono  impiegate  per  l'attuazione  dell'autorizzazione
integrata ambientale e delle altre misure previste  nel  piano  delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e  sanitaria,  e  salvo
conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque  ripetibili.  In
caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza
per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato  e  degli
altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza
di condanna. Alla data della cessazione del  commissariamento,  sulle
somme  trasferite  al  commissario  straordinario  che  derivano   da
sequestri penali, ove non ancora spese o  impegnate  dal  commissario
medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».