Art. 8 
 
Autorizzazione degli  interventi  previsti  dal  piano  delle  misure
ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN. 
 
  1.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  61,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  dopo  l'articolo
2-quater, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-quinquies (Autorizzazione  degli  interventi  previsti  dal
piano delle misure ambientali  e  sanitarie  per  l'Ilva  di  Taranto
ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area  dello  stabilimento  Ilva  di
Taranto,   limitatamente   alle   porzioni   che   all'esito    della
caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle  concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali  e  dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
avvengono nel rispetto dei commi che seguono. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono  dichiarati  indifferibili
ed urgenti, e devono essere  realizzati  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri e modalita', al fine di non  interferire  con  la  successiva
bonifica delle acque sotterranee e  delle  altre  matrici  ambientali
contaminate: 
    a) ogni singolo intervento deve essere comunicato  alla  regione,
alla provincia, al comune territorialmente competenti e  all'A.R.P.A.
Puglia  almeno  10  giorni  prima  la  data  di  inizio  dei  lavori,
unitamente al relativo cronoprogramma; 
    b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare  riferimento
all'attivita' di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e
gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della
qualita' delle acque sotterranee; 
    c) prima  di  realizzare  ogni  singolo  intervento  deve  essere
effettuato sul fondo scavo il campionamento  del  suolo  superficiale
per una profondita' dal piano di fondo  scavo  di  0-1  metri,con  le
modalita' previste al comma 3; 
    d) se nel  corso  delle  attivita'  di  scavo  vengono  rinvenuti
rifiuti,  il   commissario   straordinario   ne   da'   comunicazione
all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine  di
effettuare le necessarie verifiche  in  contraddittorio  prima  della
prosecuzione dell'intervento; 
    e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare  ai  sensi  del
comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario  ne  da'
comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede  agli  idonei  interventi
garantendo  il  raggiungimento  del  rispetto  delle  CSC,  prima  di
procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1; 
    f) il suolo e il sottosuolo  conformi  alle  CSC  possono  essere
riutilizzati in sito. 
  3. Il campionamento del suolo superficiale,  di  cui  al  comma  2,
lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita': 
    a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; 
    b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica; 
    c) formazione di un unico campione composito per  cella  ottenuto
dalla miscelazione delle aliquote; 
    d) confronto della concentrazione misurata per il  campione,  che
deve riguardare i medesimi analiti gia' ricercati in  esecuzione  del
piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia  di
contaminazione (CSC); 
    e)  conservazione  di  un'aliquota  di  campione  a  disposizione
dell'A.R.P.A. Puglia. 
  4.  Nelle  aree  non   caratterizzate   o   che   all'esito   della
caratterizzazione hanno evidenziato valori per  le  matrici  suolo  o
sottosuolo superiori alle  concentrazioni  soglia  di  contaminazione
(CSC), gli interventi di cui al comma  1  possono  essere  realizzati
solo  previa  verifica  della  compatibilita'  con  i  successivi   o
contestuali  interventi  di  messa  in  sicurezza  e   bonifica   che
risulteranno necessari;  tale  verifica  e'  effettuata  da  A.R.P.A.
Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle  modalita'  di
esecuzione deve concludersi entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla
presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce  con
A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A.,  un
apposito protocollo tecnico operativo.».