Art. 8 Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN. 1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-quater, e' aggiunto il seguente: «Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi che seguono. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalita', al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate: a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma; b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attivita' di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualita' delle acque sotterranee; c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondita' dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le modalita' previste al comma 3; d) se nel corso delle attivita' di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario ne da' comunicazione all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della prosecuzione dell'intervento; e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne da' comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1; f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito. 3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita': a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno; b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica; c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote; d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti gia' ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC); e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia. 4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilita' con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica e' effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalita' di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».