Art. 2 
 
 
                     Procedure di autorizzazione 
 
  1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori
che intendono realizzare ed esercire un impianto  di  bioraffinazione
di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti  da
filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta  il  Piano  di
approvvigionamento di cui all'art. 3. 
  2. Per gli impianti di cui al comma 1 si applicano le modalita'  di
autorizzazione di cui all'art. 5  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28. 
  3. Al fine dell'attuazione di quanto stabilito al comma 2 e con  le
modalita' individuate al comma 4, le Regioni e le Provincie  Autonome
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
adeguano le proprie disposizioni adottate in attuazione  delle  linee
guida  emanate  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  10,   del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387,  al  fine  di  consentire  la
realizzazione  di  bioraffinerie   negli   ambiti   territoriali   di
competenza. 
  4. Nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, per gli impianti con
caratteristiche di processo analoghe rispetto a  quelle  di  impianti
gia' realizzati della stessa tipologia ed in esercizio in altro sito,
l'autorizzazione alla  loro  costruzione  e  al  loro  esercizio  non
prevede una valutazione del processo, ma ne individua gli ingressi di
materia prima e le uscite di prodotti e  altre  emissioni  inquinanti
per determinarne gli impatti ambientali e verificare il rispetto  dei
limiti di emissione. Ai fini della  dimostrazione  dell'analogia  del
processo, il richiedente  presenta  l'autorizzazione  gia'  acquisita
dall'impianto similare, effettua le valutazioni ambientali  e  adotta
tutte le misure impiantistiche allo  scopo  di  ottenere  un  impatto
ambientale nel nuovo sito equivalente a quello gia' autorizzato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo del 3
          marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: 
              «Art. 5 (Autorizzazione Unica). - 1. Fatto salvo quanto
          previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
          degli  impianti  di   produzione   di   energia   elettrica
          alimentati da fonti rinnovabili, le  opere  connesse  e  le
          infrastrutture   indispensabili    alla    costruzione    e
          all'esercizio  degli   impianti,   nonche'   le   modifiche
          sostanziali   degli   impianti   stessi,   sono    soggetti
          all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  come  modificato  dal
          presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
          condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
          del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
          del  medesimo   articolo   12,   nonche'   dalle   relative
          disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. 
              2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.
          387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
          «Fatto salvo  il  previo  espletamento,  qualora  prevista,
          della   verifica   di   assoggettabilita'   sul    progetto
          preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
          3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,  il
          termine massimo per la conclusione del  procedimento  unico
          non puo' essere superiore a novanta giorni,  al  netto  dei
          tempi previsti dall'articolo 26 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, e  successive  modificazioni,  per  il
          provvedimento di valutazione di impatto ambientale». 
              3. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare, previa intesa con la  Conferenza
          unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281,  sono  individuati,  per   ciascuna
          tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli  interventi  di
          modifica sostanziale  degli  impianti  da  assoggettare  ad
          autorizzazione   unica,   fermo   restando    il    rinnovo
          dell'autorizzazione unica in caso di modifiche  qualificate
          come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152. Fino all'emanazione del  decreto  di  cui  al
          periodo precedente non sono considerati sostanziali e  sono
          sottoposti  alla  disciplina  di  cui  all'articolo  6  gli
          interventi  da  realizzare  sugli  impianti   fotovoltaici,
          idroelettrici ed  eolici  esistenti,  a  prescindere  dalla
          potenza  nominale,  che  non  comportano  variazioni  delle
          dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle
          strutture e dell'area destinata ad  ospitare  gli  impianti
          stessi, ne' delle opere connesse.  Restano  ferme,  laddove
          previste, le procedure di verifica di  assoggettabilita'  e
          valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui  al   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  Per  gli  impianti  a
          biomassa,  bioliquidi  e  biogas   non   sono   considerati
          sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che  non
          modifichino la potenza termica installata e il combustibile
          rinnovabile utilizzato. 
              4. Qualora il procedimento di cui all'articolo  12  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387  sia  delegato
          alle Province,  queste  ultime  trasmettono  alle  Regioni,
          secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
          i dati sulle autorizzazioni rilasciate. 
              5. Le disposizioni di cui al comma 4  dell'articolo  12
          del decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  come
          modificato dal comma 2 del presente articolo, si  applicano
          ai procedimenti avviati dopo la data di entrata  in  vigore
          del presente decreto.». 
              - Si riporta il comma 10 dell'articolo 12  del  decreto
          legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione  della
          direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione  dell'energia
          elettrica prodotta da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel
          mercato  interno   dell'elettricita'),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.: 
              «Art. 12  (Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure autorizzative). - 1.- 2. (Omissis). 
              3. La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti  ad  una
          autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle
          province  delegate  dalla  regione,  nel   rispetto   delle
          normative vigenti in materia di  tutela  dell'ambiente,  di
          tutela del paesaggio e  del  patrimonio  storico-artistico,
          che  costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento
          urbanistico. A  tal  fine  la  Conferenza  dei  servizi  e'
          convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
          della domanda di autorizzazione. Resta fermo  il  pagamento
          del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi  3  e  4,
          del testo unico delle disposizioni legislative  concernenti
          le imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative
          sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
          legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e   successive
          modificazioni. Per gli impianti  offshore  l'autorizzazione
          e' rilasciata  dal  Ministero  dei  trasporti,  sentiti  il
          Ministero  dello  sviluppo   economico   e   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          le modalita' di cui al comma 4 e previa  concessione  d'uso
          del demanio marittimo da parte della  competente  autorita'
          marittima. 
              4.- 9. (Omissis). 
              10. In Conferenza unificata, su proposta  del  Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.».