Art. 5 
 
 
                Aree di stoccaggio dei sottoprodotti 
 
  1. I sottoprodotti, di cui all'art. 4, prima  di  essere  impiegati
negli impianti, debbono essere stoccati in idonee  aree  di  deposito
individuate all'interno dello stabilimento. 
  2. Lo  stoccaggio  dei  sottoprodotti  deve  essere  funzionalmente
distinto e separato dall'area adibita al deposito delle materie prime
impiegate nell'impianto. 
  3. L'area di stoccaggio dei sottoprodotti deve essere adeguatamente
attrezzata al fine di  assicurare  tutte  le  cautele  necessarie  ad
evitare emissioni nocive per la salute umana o l'ambiente. 
  4. L'area di stoccaggio dei  sottoprodotti  e  l'area  di  deposito
delle materie prime debbono consentire in  ogni  momento  la  massima
accessibilita' per procedere ai relativi monitoraggi e controlli. 
  5. Il  rispetto  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
verificato nell'ambito del procedimento di autorizzazione.