Art. 7 Livelli delle emissioni 1. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, adotta, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i limiti di emissione degli impianti di bioraffinazione, quale parametro di valutazione, ai fini del controllo dei livelli delle emissioni. 2. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 1, gli impianti di bioraffinazione che sono dotati delle Best Available Technologies (BAT) devono rispettare i limiti massimi previsti dalla corrispondente normativa in materia di emissione. Tali limiti costituiscono il parametro di valutazione a cui devono attenersi gli Enti locali e le Autorita' preposte al controllo dei livelli delle emissioni.