Art. 9 
 
 
Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei  liquidi  combustibili
                              prodotti 
 
  1. I bioliquidi combustibili prodotti  dagli  impianti  di  cui  al
presente  decreto,  non   direttamente   avviati   alla   combustione
all'interno  del   medesimo   impianto,   possono   essere   stoccati
all'interno dello  stesso  e  poi  utilizzati,  quali  componenti  di
carburanti per autotrazione, nei limiti e con le  modalita'  previsti
dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.