Art. 9 Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei liquidi combustibili prodotti 1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al presente decreto, non direttamente avviati alla combustione all'interno del medesimo impianto, possono essere stoccati all'interno dello stesso e poi utilizzati, quali componenti di carburanti per autotrazione, nei limiti e con le modalita' previsti dalla vigente normativa anche fiscale in materia di carburanti.