Art. 8 
 
 
           Classificazione delle prestazioni professionali 
 
  1. La classificazione delle prestazioni professionali  relative  ai
servizi di cui al presente decreto  e'  stabilita  nella  tavola  Z-1
allegata, tenendo conto  della  categoria  d'opera  e  del  grado  di
complessita', fermo  restando  che  gradi  di  complessita'  maggiore
qualificano anche per opere  di  complessita'  inferiore  all'interno
della stessa categoria d'opera. 
  2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata
in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze
indicate nella tavola Z-1 allegata.