Art. 8 Classificazione delle prestazioni professionali 1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto e' stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessita', fermo restando che gradi di complessita' maggiore qualificano anche per opere di complessita' inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 2. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata.