IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'articolo  24-quater  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che  disciplina  le  modalita'  di
accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  sovrintendenti  della
Polizia di Stato, ed in particolare il comma 6, ai sensi del quale le
modalita' di svolgimento dei concorsi,  le  categorie  di  titoli  da
ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciscuna di esse,
la composizione delle commissioni d'esami, nonche'  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi di formazione professionale e i criteri per  la
formazione  delle  graduatorie  di  fine  corso  sono  stabiliti  con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   emanarsi   ai   sensi
dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 28  febbraio  2001,  n.
53,  che  stabilisce  aliquote  diverse  di  accesso  alla  qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti per i posti disponibili  al  31
dicembre 2004; 
  Visto l'articolo 2, comma  5,  lettera  b),  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12, con il quale il Ministero dell'interno e' stato
autorizzato, per l'anno  2013,  ad  attivare  procedure  e  modalita'
concorsuali  semplificate  per  l'accesso  alla  qualifica  di   vice
sovrintendente  della  Polizia  di  Stato,  nei  limiti   dei   posti
complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre  2012,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
  Visto il proprio  decreto  1°  agosto  2002,  n.  199,  recante  il
regolamento delle modalita' di accesso alla  qualifica  iniziale  del
ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato,  adottato  ai  sensi
del citato articolo 24-quater, comma 6, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; 
  Ritenuto necessario, allo scopo di dare  attuazione  al  richiamato
articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre  2012,
n. 227, definire le procedure e  modalita'  concorsuali  semplificate
per l'accesso alla qualifica di vice  sovrintendente,  attraverso  il
ricorso al predetto decreto 1° agosto 2002, n. 199; 
  Ritenuto, pertanto, di integrare e modificare il proprio decreto in
data 1° agosto 2002, n. 199; 
  Acquisito il parere delle Organizzazioni  Sindacali  del  personale
della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2013; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota n. 46/A2013-003097 del 20 novembre 2013; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199 
 
  1. Al regolamento recante le modalita' di  accesso  alla  qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di  cui
al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto  2002,  n.  199,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nelle premesse, dopo il terzo «Visto» e' inserito il seguente:
«Visto l'articolo 2,  comma  5,  lettera  b),  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12;»; 
    b) dopo il Capo  II  -  Concorso  interno  per  titoli  ed  esame
scritto, e' inserito il seguente: 
    «Capo II-bis - Concorso con  procedure  e  modalita'  concorsuali
semplificate»; 
    c) al Capo II-bis, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti: 
    «13-bis (Procedure e modalita' concorsuali  semplificate).  -  1.
Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con  procedure  e
modalita' concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo  2,  comma
5,  lettera  b),  del  decreto-legge  28  dicembre  2012,   n.   227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013,  n.  12,
si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra  il  31
dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un  concorso  interno
per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno,  di  cui  all'articolo  12  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  e  all'articolo  24-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma
1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei  requisiti
ivi previsti, nonche' di quelli  di  cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo 24-quater. 
    2. I posti  del  concorso  di  cui  alla  lettera  a),  comma  1,
dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre
2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati  agli  assistenti  capo  che
ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non  inferiore
a  quella  compresa  entro  il  doppio  dei  posti   complessivamente
riservati a tale personale, fermo restando il possesso  della  stessa
qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i  corrispondenti  posti
disponibili alle stesse date. 
    3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al  comma  2
ai fini della formazione della relativa  graduatoria  precede  quella
dei titoli del personale  di  cui  alla  lettera  b),  comma  1,  del
medesimo  articolo  24-quater,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non  coperti  per  ciascun
anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono  portati  in  aumento  di
quelli  riferiti  all'anno   successivo,   nell'ambito   del   limite
percentuale della rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a)
e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente
non  coperti  al  termine  della  complessiva  procedura  concorsuale
semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle  rispettive
percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli  disponibili  al  31
dicembre 2013, ai  sensi  dell'articolo  24-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
    13-ter (Bando di concorso) - 1. Il concorso di  cui  all'articolo
13-bis e' indetto con decreto del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
generale della  pubblica  sicurezza,  da  pubblicare  nel  Bollettino
ufficiale del personale del Ministero dell'interno,  nel  quale  sono
indicati: 
      a) il numero dei  posti  messi  a  concorso  per  ciascun  anno
disponibili al 31 dicembre di ogni anno; 
      b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso  dei
quali i candidati devono essere in possesso al 31  dicembre  di  ogni
anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data; 
      c) le modalita' di presentazione,  per  via  telematica,  delle
domande di partecipazione; 
      d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i  punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse; 
      e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 
    13-quater  (Titoli) -  1.  Le  categorie  dei  titoli  ammessi  a
valutazione ed il punteggio massimo attribuito a  ciascuna  categoria
per il personale  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo
24-quater, comma 1, lettera a),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue: 
      a) rapporti  informativi  e  giudizi  complessivi  del  biennio
anteriore, fino a 8 punti; 
      b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 14 punti; 
      c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti; 
      d) titoli di studio, fino a 3 punti; 
      e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; 
      f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici,  punti
0,5; 
      g) per il  superamento  della  prova  selettiva  in  precedenti
analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano
partecipato al corso di formazione o  si  siano  dimessi  durante  la
frequenza, attribuzione di 5 punti. 
    2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  sono
stabiliti come segue: 
      a) rapporti  informativi  e  giudizi  complessivi  del  biennio
anteriore, fino a 8 punti; 
      b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 10 punti; 
      c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti; 
      d) titoli di studio, fino a 8 punti; 
      e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; 
      f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici,  punti
0,5; 
      g) per il  superamento  della  prova  selettiva  in  precedenti
analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano
partecipato al corso di formazione o  si  siano  dimessi  durante  la
frequenza, attribuzione di 5 punti. 
    3.  Nell'ambito  delle   suddette   categorie,   la   Commissione
esaminatrice stabilisce, in sede di  prima  riunione,  i  criteri  di
massima per la graduale valutazione dei titoli e  per  l'attribuzione
dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme  di
pubblicita' anche sul sito dell'Amministrazione. 
    13-quinquies (Formazione ed approvazione della graduatoria) -  1.
La  formazione  e  approvazione  della  graduatoria   assicurano   la
distinzione dei posti disponibili  per  ciascun  anno  dei  candidati
ammessi per la copertura dei medesimi posti. 
    2. Prima dell'avvio al corso di  formazione  professionale,  sono
pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando  il
mantenimento della sede di servizio agli  assistenti  capo  vincitori
della procedura di cui all'articolo 13-bis, comma 2. 
    13-sexies (Rinvio) - 1. Per  quanto  non  previsto  dal  presente
Capo, si applicano le disposizioni del presente regolamento  relative
al concorso interno per titoli di cui al Capo I,  nonche'  quelle  di
cui al Capo III, relative alla  modalita'  del  corso  di  formazione
professionale,   fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo
24-quater,  commi  3,  4  e  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
    13-septies (Ambito di applicazione)  -  1.  Le  disposizioni  del
presente Capo, ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  lettera  b),  del
decreto-legge   28   dicembre   2012,   n.   227,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si  applicano  ai
fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente
ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012. 
  d) all'articolo 14 le parole: «ed ha la durata  di  quattro  mesi;»
sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre mesi, di cui uno
di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione,  secondo  le
modalita', anche telematiche e informatiche,  stabilite  con  decreto
del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il  testo  dell'articolo  24  quater  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.   335,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O., cosi' recita: 
              "1. L'accesso alla qualifica  iniziale  del  ruolo  dei
          sovrintendenti della Polizia di Stato avviene: 
                a) nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno per titoli e superamento di un successivo corso  di
          formazione professionale, della durata non inferiore a  tre
          mesi, riservato agli assistenti capo  che  ricoprono,  alla
          predetta data, una  posizione  in  ruolo  non  inferiore  a
          quella compresa entro il doppio  dei  posti  riservati  per
          tale concorso; 
                b) nel limite del restante  quaranta  per  cento  dei
          posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante
          concorso interno per titoli ed esame  scritto,  consistente
          in risposte  ad  un  questionario,  articolato  su  domande
          tendenti  ad  accertare   prevalentemente   il   grado   di
          preparazione   professionale,   e   successivo   corso   di
          formazione professionale, della durata non inferiore a  tre
          mesi, riservato al  personale  del  ruolo  degli  agenti  e
          assistenti che abbia compiuto  quattro  anni  di  effettivo
          servizio. 
              2. Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
          data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle
          domande: 
                a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un  giudizio
          complessivo non inferiore a buono; 
                b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              3.   Per   l'ammissione   al   corso   di    formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), a  parita'  di
          punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,   l'anzianita'   di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
          la formazione della graduatoria  del  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b), a parita'  di  punteggio,  prevalgono,
          nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di   qualifica,
          l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              4. Gli assistenti capo ammessi al corso  di  formazione
          del concorso di cui al comma  1,  lettera  a)  e  vincitori
          anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo  comma,
          indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla  graduatoria  di
          quest'ultimo concorso. 
              5. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data  di
          inizio del relativo corso di formazione  professionale,  ai
          partecipanti del concorso di cui al comma  1,  lettera  a),
          risulti idonei in relazione ai punteggi conseguiti.  Quelli
          non  coperti  per  l'ammissione  al  corso  di   formazione
          professionale di  cui  all'articolo  1,  lettera  a),  sono
          devoluti, fino alla data di inizio del  relativo  corso  di
          formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva
          lettera b). 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento  del  concorso,  le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a  valutazione  e  i  punteggi  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse,  la  composizione   della   commissione
          d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei  corsi  di
          cui al  comma  1  e  i  criteri  per  la  formazione  delle
          graduatorie di fine corso. 
              7. I frequentatori che al termine dei corsi di  cui  al
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono la  nomina  a  vice  sovrintendente  nell'ordine
          determinato dalla rispettiva graduatoria finale del  corso,
          con  decorrenza  giuridica   dal   1°   gennaio   dell'anno
          successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze
          e con decorrenza economica dal giorno successivo alla  data
          di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso
          di cui al  comma  1,  lettera  a),  precedono  in  ruolo  i
          vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b).". 
              Il testo dell'articolo 17 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              "Art. 17. Regolamenti. - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete". 
              Il testo dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive
          del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia  di  riordino
          delle carriere del personale non direttivo della Polizia di
          Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo  2001,
          n. 63, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 12. - 1. Nella prima  applicazione  del  presente
          decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31
          dicembre  2004,  le  aliquote  di  accesso  alla  qualifica
          iniziale del ruolo  dei  sovrintendenti  sono  fissate,  in
          deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater, comma  1,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 335, come modificato dall'articolo 2, comma  1,  lettera
          a) del presente decreto, nel  settanta  per  cento  per  il
          concorso di cui al medesimo articolo  24-quater,  comma  1,
          lettera a), e nel trenta per cento per quello di  cui  alla
          successiva lettera b). 
              2.  I  concorsi  di  cui  al  comma  1   sono   indetti
          annualmente per tutti i posti disponibili al 31 dicembre di
          ogni anno.  Per  i  concorsi  da  espletarsi  per  i  posti
          disponibili  al  31  dicembre  2000,  l'Amministrazione  e'
          autorizzata ad articolare i corsi di formazione secondo  la
          ricettivita' degli istituti di  istruzione,  tenendo  conto
          del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva  la
          decorrenza economica della  nomina  a  vice  sovrintendente
          dalla data di conclusione del  primo  corso  di  formazione
          relativo al concorso per titoli. 
              2-bis. Per i vincitori del concorso interno, per titoli
          ed esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al  corso  di
          aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla
          qualifica   di   vice   sovrintendente   del   ruolo    dei
          sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto  in  data  3
          luglio  1999,  la  decorrenza  giuridica  della  nomina  e'
          anticipata, senza alcun effetto  economico  anche  ai  fini
          della promozione alle qualifiche  di  sovrintendente  e  di
          sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000. 
              3. Ai fini dell'espletamento del concorso per titoli di
          cui all'articolo 24-quater, lettera a), indicato nel  comma
          1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre  2000,
          e' ammesso a partecipare al concorso medesimo il  personale
          con la qualifica di assistente capo,  secondo  l'ordine  di
          anzianita' nella qualifica  alla  stessa  data,  in  numero
          corrispondente  a  quello  dei  posti  messi  a   concorso,
          aumentato del trenta per cento. 
              4. Per quanto non previsto dai  commi  1,  2  e  3,  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater  e
          24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24
          aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 2, comma
          1, del presente decreto". 
              Il testo dell'articolo 2 del decreto legge 28  dicembre
          2012, n. 227 (Proroga delle missioni  internazionali  delle
          Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione  allo
          sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di   ricostruzione   e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione. convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1 febbraio 2013, n. 12),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 dicembre 2012, n. 301, cosi' recita: 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di  personale  -1.  Al
          personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
          al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da  1,
          alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108,  l'articolo
          3, comma 6, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.  152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2009, n. 197. 
              2. L'indennita' di missione,  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, alinea, della legge 3  agosto  2009,  n.  108,  e'
          corrisposta nella misura del 98 per cento  o  nella  misura
          intera, incrementata del 30 per cento se il  personale  non
          usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. 
              3. L'indennita' di  missione  di  cui  al  comma  2  e'
          calcolata  sulle  diarie  di  seguito  specificate  per  il
          personale che partecipa alle missioni a fianco indicate: 
                a) sulla diaria prevista con  riferimento  ad  Arabia
          Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il  personale  che
          partecipa alle missioni  ISAF,  EUPOL  AFGHANISTAN,  EUJUST
          LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della
          struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonche' per  il
          personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in  Bahrein,
          in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi
          diplomatiche di Kabul e di Herat; 
                b) sulla diaria prevista con  riferimento  alla  Gran
          Bretagna-Londra, per il personale impiegato  presso  l'Head
          Quarter di Northwood  nell'ambito  delle  missioni  per  il
          contrasto della pirateria; 
                c)  sulla  diaria  prevista  con   riferimento   alla
          Turchia, per il personale che partecipa alla missione  EUMM
          Georgia; d) sulla  diaria  prevista  con  riferimento  alla
          Repubblica  democratica  del  Congo,   per   il   personale
          impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor,  EUCAP
          Sahel  Niger  e  per  le  iniziative  di  addestramento   e
          formazione  delle  Forze  di  polizia  somale,  dell'Unione
          europea per la  Regional  maritime  capacity  building  nel
          Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e  per  il
          Mali. 
              4. Al personale che  partecipa  alle  missioni  di  cui
          all'articolo 1, commi  5  e  11,  del  presente  decreto  e
          all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio  2011,
          n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
          2011, n. 130, il  compenso  forfettario  di  impiego  e  la
          retribuzione per lavoro straordinario sono  corrisposti  in
          deroga, rispettivamente, ai limiti di cui  all'articolo  9,
          comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
          settembre 2007, n. 171, e ai limiti  orari  individuali  di
          cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.
          231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi  1  e  2,
          del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il  compenso  forfettario
          di impiego e' attribuito nella misura di  cui  all'articolo
          9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          171 del 2007. 
              5. Al fine di garantire la  piena  funzionalita'  della
          Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse
          con le missioni internazionali: 
                a) ai fini delle autorizzazioni alle  assunzioni  per
          l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di  Stato,
          le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti,  di  cui
          alla tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  aprile   1982,   n.   335,   e   successive
          modificazioni, possono essere utilizzate per le  assunzioni
          di agenti anche in eccedenza alla  dotazione  organica  del
          ruolo degli  agenti  e  assistenti  di  cui  alla  predetta
          tabella A. Le conseguenti  posizioni  di  soprannumero  nel
          ruolo  degli  agenti  e  assistenti  sono  riassorbite  per
          effetto dei passaggi per qualunque causa del personale  del
          predetto ruolo a quello dei sovrintendenti; 
                b) il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato,  per
          l'anno 2013, ad attivare procedure e modalita'  concorsuali
          semplificate  per  l'accesso   alla   qualifica   di   vice
          sovrintendente,  nei  limiti  dei  posti   complessivamente
          disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto del Ministro dell'interno  1°  agosto  2002,
          199 (Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
          qualifica  iniziale  del  ruolo  dei  sovrintendenti  della
          Polizia di Stato), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 settembre 2002, n. 215. 
              Il  testo  dell'articolo  13  del  citato  decreto  del
          Ministro dell'interno n. 199 del 2002, e' il seguente: 
              "Art. 13. Formazione ed approvazione della graduatoria.
          - 1. La valutazione complessiva  di  ciascun  candidato  e'
          data dalla somma  della  votazione  riportata  nella  prova
          scritta e del punteggio attribuito ai titoli. 
              2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,  la
          qualifica,  l'anzianita'  di  qualifica,  l'anzianita'   di
          servizio e la maggiore eta'. 
              3. Gli assistenti capo vincitori del  concorso  interno
          per titoli ed esame scritto, gia'  vincitori  del  concorso
          interno per titoli, indetto lo stesso anno, ed ammessi alla
          frequenza  del  corso  di  formazione  professionale,  sono
          esclusi dalla graduatoria del concorso per titoli ed  esame
          scritto. 
              4. Con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore
          generale  della   pubblica   sicurezza,   riconosciuta   la
          regolarita' del procedimento, e' approvata  la  graduatoria
          di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 
              5. Il decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di
          merito e di dichiarazione dei  vincitori  del  concorso  e'
          pubblicato  nel  bollettino  ufficiale  del  personale  del
          Ministero dell'interno". 
              Il  testo  dell'articolo  14  del  citato  decreto  del
          Ministro dell'interno n. 199 del 2002, come modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  14.  Durata  e  finalita'.  -  1.  Il  corso  di
          formazione professionale  di  cui  all'articolo  24-quater,
          comma 1, lettere a) e b) del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ha carattere  teorico  -
          pratico ed ha durata di tre mesi, di cui uno  di  tirocinio
          applicativo presso la  sede  di  assegnazione,  secondo  le
          modalita', anche telematiche e informatiche, stabilite  con
          decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della
          Pubblica  Sicurezza;  esso  persegue  obiettivi   didattici
          finalizzati all'esercizio delle funzioni previste  per  gli
          appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in  particolare
          a  quelle  connesse  all'attribuzione  della  qualifica  di
          ufficiale di polizia giudiziaria".