Art. 10
Tribunale delle societa' con sede all'estero
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui
all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto
previsto dal comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le
controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e' parte, anche nel
caso di piu' convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di
procedura civile, una societa', in qualunque forma costituita, con
sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari
criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate
dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente
competenti:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e
Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di
Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per
gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze,
L'Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per
gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia
per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Bolzano
(sezione distaccata), Trieste, Venezia.».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi
instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del
presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.