Art. 11 
 
 
Misure per favorire la risoluzione di  crisi  aziendali  e  difendere
                            l'occupazione 
 
  1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti integrazioni: 
    a)  all'articolo  9,  dopo  le  parole:  «Ai  finanziamenti   del
Foncooper» sono aggiunte le  seguenti:  «e  a  quelli  erogati  dalle
societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5»; 
    b)  all'articolo  17,  comma  5,  dopo   le   parole:   «per   la
realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2522  del  codice  civile,  le
societa' finanziarie possono intervenire nelle  societa'  cooperative
costituite da meno di nove soci.». 
  2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende,  rami  d'azienda  o
complessi di beni e contratti di  imprese  sottoposte  a  fallimento,
concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno  diritto
di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le societa'  cooperative
costituite da  lavoratori  dipendenti  dell'impresa  sottoposta  alla
procedura. 
  3. L'atto di  aggiudicazione  dell'affitto  o  della  vendita  alle
societa' cooperative di cui al comma 1, costituisce  titolo  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5,  della  legge  23  luglio
1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti  norme  in  materia  di  integrazione  del  trattamento
salariale in favore dei lavoratori che non  passano  alle  dipendenze
della societa' cooperativa.