Art. 11
Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere
l'occupazione
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti integrazioni:
a) all'articolo 9, dopo le parole: «Ai finanziamenti del
Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle
societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5»;
b) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «per la
realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In
deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le
societa' finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative
costituite da meno di nove soci.».
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o
complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento,
concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto
di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le societa' cooperative
costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla
procedura.
3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle
societa' cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini
dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio
1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento
salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze
della societa' cooperativa.