Art. 11 Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione 1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni: a) all'articolo 9, dopo le parole: «Ai finanziamenti del Foncooper» sono aggiunte le seguenti: «e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5»; b) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: «per la realizzazione di progetti di impresa.» sono aggiunte le seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le societa' finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative costituite da meno di nove soci.». 2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le societa' cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. 3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle societa' cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della societa' cooperativa.