Art. 14 
 
         Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare 
 
  1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al  fenomeno  del
lavoro sommerso ed irregolare  e  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  sono   introdotte   le   seguenti
disposizioni: 
    a) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  3
del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.   12,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, nonche' delle somme
aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c),  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e'  aumentato  del  30%.  Per  la
violazione prevista  dal  citato  articolo  3  del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73, non e' ammessa alla procedura di diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; 
    b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3  e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
con esclusione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, sono decuplicate; 
    c) i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni
di cui alle lettere a) e b) sono destinati al finanziamento di misure
anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia
della vigilanza in  materia  di  lavoro  e  legislazione  sociale  ad
iniziative  di  contrasto  al  lavoro  sommerso  e  irregolare  e  di
prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro  effettuate  da  parte  delle  Direzioni  territoriali  del
lavoro, nonche' alle spese di  missione  del  personale  ispettivo  e
quelle derivanti dall'adozione delle misure di cui alla lettera f). A
tal fine le predette risorse sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere  riassegnate  sugli  appositi  capitoli  dello
stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
    d) ferme restando le competenze  della  Commissione  centrale  di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare  la
migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli  Enti
Pubblici che  gestiscono  forme  di  assicurazioni  obbligatorie,  la
programmazione delle verifiche ispettive, sia  livello  centrale  che
territoriale,   da   parte   dei   predetti   Enti   e'    sottoposta
all'approvazione delle rispettive strutture centrali  e  territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    e)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e'
autorizzato ad  implementare  la  dotazione  organica  del  personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita'  di  cui  duecento
nel profilo di ispettore del  lavoro  di  area  III  e  cinquanta  di
ispettore  tecnico  di  area  III  da  destinare  nelle  regioni  del
centro-nord ed a  procedere  in  modo  progressivo  alle  conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma  2.  Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali  comunica  annualmente
al Dipartimento della Funzione  Pubblica  ed  al  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte  e  la
relativa spesa; 
    f) con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione  del  presente
decreto,   sono    individuate    forme    di    implementazione    e
razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo  proprio  in  un'ottica  di
economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del  servizio
reso da parte del personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. Ai maggiori oneri  derivanti  dalla  disposizione  di  cui  alla
lettera e) si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  sociale  per
l'occupazione e la  formazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di
euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni  per  l'anno  2015  e  10,2
milioni a decorrere dall'anno 2016.