Art. 2 
 
Misure in materia di nuove imprese e di  riqualificazione  produttiva
  di aree di crisi industriale e fondo di investimento  nel  capitale
  di rischio delle PMI 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo
0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della
produzione dei beni e servizi»; 
    b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: 
 
                              «Art. 1. 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette  a  sostenere  in
tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese
a prevalente o  totale  partecipazione  giovanile  o  femminile  e  a
sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni  per  l'accesso
al credito. 
 
                               Art. 2. 
 
                              Benefici 
 
  1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui  al  presente  Capo
sono concedibili mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un  tasso
pari a zero, della  durata  massima  di  8  anni  e  di  importo  non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile,  ai  sensi  e  nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de  minimis")  e  delle
eventuali    successive    disposizioni    comunitarie    applicabili
modificative del predetto regolamento. 
  2. I mutui di  cui  al  comma  1  possono  essere  assistiti  dalle
garanzie  previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio  speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
 
                               Art. 3. 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al  presente  Capo
le imprese: 
    a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di  presentazione
della domanda di agevolazione; 
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'Allegato 1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008; 
    c) costituite in forma societaria; 
    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote  partecipazione,  da  soggetti  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                        Progetti finanziabili 
 
  1. Possono essere finanziate, secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24  e  fatti  salvi  le
esclusioni e i limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative
disposizioni  modificative  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,
relative  alla  produzione  di  beni  nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti  agricoli  ovvero
alla  fornitura  di  servizi  alle  imprese,  nonche'  le  iniziative
relative agli ulteriori  settori  di  particolare  rilevanza  per  lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile  individuati  con  il  predetto
decreto. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                             Art. 4-bis. 
 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. La concessione delle agevolazioni di cui  al  presente  Capo  e'
disposta a valere sulle disponibilita' del  Fondo  rotativo  previsto
dall'articolo 4  del  decreto  30  novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  19  gennaio  2005,   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  derivanti  dai  rientri  dei  mutui
concessi ai sensi del presente decreto.  Le  predette  disponibilita'
possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse  derivanti
dalla programmazione nazionale e comunitaria.». 
    c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I; 
    d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»; 
      2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al  comma
01»; 
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi  del  presente  Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui  a
tasso agevolato.»; 
      e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono  inserite  le  seguenti:  «Fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»; 
      f)  al  comma  2  dell'articolo  23  dopo  le  parole:   «della
programmazione economica» sono inserite le  seguenti:  «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministro  della  coesione  territoriale  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»; 
      g) all'articolo  23,  dopo  il  comma  4-bis,  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di  cui  al  Titolo  I,
Capo III si applica il decreto 28  dicembre  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8  gennaio  2007,  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»; 
      h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   relativamente   alle
disposizioni di cui al Capo 0I del  Titolo  I,  nonche'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al
titolo II, fissano con uno o  piu'  regolamenti,  da  emanarsi  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e  modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.  Per
gli interventi  di  cui  al  Capo  III  del  Titolo  I,  il  predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi  termini,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.». 
  2. All'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  le  parole:  «che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico  anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse; 
    b) al comma 2, ultimo periodo,  la  parola:  «esclusivamente»  e'
sostituita dalla seguente: «anche»; 
    c) al comma 5, le parole da:  «La  concessione  di  finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  concessione  di  agevolazioni  per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle   concesse   sotto   forma   di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui  al
comma 8-bis,»; 
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  disciplina  le   condizioni   e   le   modalita'   per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli  articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   15   maggio   1989,   n.   181,   come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di  crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».