Art. 5 
 
Misure per favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese  ed  in
  materia di facilitazione dell'ingresso e del  soggiorno  in  Italia
  per start-up innovative, ricerca e studio 
 
  1.    Al    fine    di    potenziare     l'azione     in     favore
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane  e  la  promozione
dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del  «Fondo
per la  promozione  degli  scambi  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite
utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la  Banca  del
Mezzogiorno-Mediocredito  Centrale  rivenienti  dalla  chiusura   del
Programma   Operativo   Multiregionale    «Industria    e    Servizi»
1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata  dello
Stato per essere riassegnate all'apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione della spesa per  il  medesimo  anno  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990,
n. 374, dopo le  parole:  «di  transito.»  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  Dogane
e  dei  Monopoli  sono  individuati  gli  uffici  doganali   in   cui
l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata  anche  per
l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che
circolano  in  regimi  diversi  dal  transito,   a   condizione   che
nell'ufficio doganale la consistenza del personale  in  servizio  sia
superiore a quella dell'anno precedente in misura tale  da  garantire
la copertura dell'orario prolungato.». 
  3.  All'articolo  42  del  decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente misure urgenti per la crescita del Paese  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle
seguenti: «, agroalimentari e agricole»; 
    b) al comma 6  dopo  le  parole:  «del  15  dicembre  2006»  sono
inserite le seguenti: «e successive modificazioni»; 
    c) al comma 6 dopo le parole: «piu' favorevoli.» e'  inserito  il
seguente periodo: «Nel caso in cui al  progetto  partecipino  imprese
agricole,  a  queste  ultime  ai  fini  del  contributo  si  applica,
nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e
successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che
rientrano nella regola de minimis  in  favore  delle  imprese  attive
nella produzione primaria dei prodotti  di  cui  all'allegato  I  del
trattato CE». 
  4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta  delle
imprese  i  certificati  camerali  anche  in  lingua   inglese   che,
esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti
dall'imposta di bollo. 
  5. All'articolo 2, comma 2, lettera l),  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, come modificata dal  decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci»  sono  aggiunte
le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge
ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio  di  attestazioni  di
libera vendita e  commercializzazione  dei  prodotti  sul  territorio
italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri  di  firma,  su
atti e  dichiarazioni,  a  valere  all'estero,  in  conformita'  alle
informazioni contenute nel registro delle imprese». Con  decreto  del
Ministero dello sviluppo  economico  sono  approvati  i  modelli  dei
certificati rilasciati  dalle  camere  di  commercio.  All'attuazione
delle disposizioni di cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno,  a
far data dall'entrata in vigore del presente  decreto,  con  salvezza
degli  effetti  giuridici  degli  atti  eventualmente  adottati   dai
soggetti titolari di  incarichi  negli  organi  statutari  dichiarati
decaduti ai sensi della predetta disposizione. 
  7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale  ed  europea,  il
Ministero  degli  affari  esteri,  il  Ministero  dell'interno  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano  forme  di
agevolazione nella trattazione delle domande di visto di  ingresso  e
di permesso  di  soggiorno  connesse  con  start-up  innovative,  con
iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di  ricerca  o  di
mecenatismo,  da  realizzare  anche  in  partenariato  con   imprese,
universita', enti di ricerca ed altri  soggetti  pubblici  o  privati
italiani. 
  8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma  3  e'
accertata e  dichiarata  da  parte  dell'istituto  di  ricerca  nella
convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui  la  partecipazione
del  ricercatore  al  progetto  di  ricerca  benefici  del   sostegno
finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale,
di altro istituto  di  ricerca  o  di  un  soggetto  estero  ad  esso
assimilabile.»; 
    c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al  primo  periodo,  dopo  le
parole: «previste  dall'articolo  29»  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla  lettera  a)  del
comma 3 del medesimo articolo»; 
    d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della
relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»; 
    e) all'articolo  27-quater,  comma  5,  lettera  b),  la  parola:
«relativa» e' soppressa; 
    f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato. 
  9. Dall'attuazione dei commi  7  e  8  non  devono  derivare  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica.  All'attuazione  del
presente articolo le  amministrazioni  provvedono  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione
vigente.