Art. 7
Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard
internazionale
1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della
sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i
criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle vigenti
Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;
b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d'imposta
successivi»;
c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.