Art. 8 
 
 
         Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto 
 
  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e  successive
modificazioni, recante il Codice delle  assicurazioni  private,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b)  e'  inserita
la seguente: 
      «c) per i veicoli a motore  adibiti  al  trasporto  di  persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi  dell'articolo  47  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, recante  il  Nuovo  codice  della
strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori
a dieci milioni di euro  per  sinistro  per  i  danni  alla  persona,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a un  milione  di  euro
per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero  dei
danneggiati.»; 
    b) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad  accettare,  secondo
le condizioni  di  polizza  e  le  tariffe  che  hanno  l'obbligo  di
stabilire  preventivamente   per   ogni   rischio   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  le  proposte  per
l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la
necessaria   verifica   della   correttezza   dei   dati   risultanti
dall'attestato di rischio, nonche' dell'identita'  del  contraente  e
dell'intestatario  del  veicolo,  se  persona  diversa.  Le   imprese
richiedono ai soggetti che presentano  proposte  per  l'assicurazione
obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo  ad  ispezione,
prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai
sensi  del  secondo  periodo,  le  imprese  praticano  una  riduzione
rispetto alle tariffe  stabilite  ai  sensi  del  primo  periodo.  Le
imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che
prevedono l'installazione di meccanismi  elettronici  che  registrano
l'attivita' del veicolo, denominati scatola  nera  o  equivalenti,  o
ulteriori dispositivi, individuati con decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  dello
sviluppo economico del  25  gennaio  2013,  n.  5,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  30  del  5  febbraio  2013.  Se  l'assicurato
acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo,
i  costi   di   installazione,   disinstallazione,   sostituzione   e
portabilita' sono a carico dell'impresa che deve applicare,  all'atto
della stipulazione del contratto,  una  riduzione  significativa  del
premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo  periodo.  Tale
riduzione, in caso di contratto stipulato con  un  nuovo  assicurato,
non e' inferiore al sette per  cento  dell'importo  risultante  dalla
somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima  compagnia
nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli  assicurati  nella
stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di  stipula  di
un nuovo contratto di assicurazione tra le  stesse  parti,  l'entita'
della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta
in cui si realizzano le condizioni previste dal presente  comma,  non
puo', comunque, essere  inferiore  al  sette  per  cento  del  premio
applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo  l'obbligo
di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. 
  1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti  in  un  incidente  risulta
dotato di un dispositivo elettronico che presenta le  caratteristiche
tecniche e funzionali stabilite  a  norma  del  presente  articolo  e
dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27,  le  risultanze  del  dispositivo  formano  piena  prova,  nei
procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che  la
parte contro  la  quale  sono  state  prodotte  dimostri  il  mancato
funzionamento del predetto dispositivo. 
  1-ter.   L'interoperabilita'   dei   meccanismi   elettronici   che
registrano l'attivita' del veicolo di cui all'articolo 32,  comma  1,
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'  garantita  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  attraverso   un
servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato  in  concessione,
da  costituirsi  presso  le  strutture   tecniche   del   centro   di
coordinamento delle informazioni sul  traffico,  sulla  viabilita'  e
sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.
495.  A  tal  fine,  a  decorrere  dal  1°  ottobre  2014,   i   dati
sull'attivita' del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi
elettronici di bordo  al  suddetto  centro,  che  ne  e'  titolare  e
responsabile ai fini  dell'interoperabilita'.  Le  informazioni  sono
successivamente trasmesse dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti alle compagnie  di  assicurazioni  competenti  per  ciascun
veicolo  assicurato.  I  dati  sono   trattati   dalla   impresa   di
assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione  e'  titolare  del
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo  28  del  citato  decreto
legislativo n. 196 del 2003. E' fatto  divieto  per  l'assicurato  di
disinstallare, manomettere o  comunque  rendere  non  funzionante  il
dispositivo   installato.   In   caso   di   violazione   da    parte
dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione  del
premio di cui al presente articolo non e'  applicata  per  la  durata
residua  del  contratto.  Con  provvedimento   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla
entrata in vigore  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,
sentito l'IVASS, sono disciplinate le  caratteristiche  tecniche,  le
modalita' e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al
presente comma.». 
    c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. L'identificazione  di  eventuali  testimoni  sul  luogo  di
accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di  sinistro
prevista dall'articolo 143, nonche' dalla richiesta  di  risarcimento
presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e
149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali  delle  autorita'
di polizia intervenute sul  luogo  dell'incidente,  l'identificazione
dei  testimoni   avvenuta   in   un   momento   successivo   comporta
l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta. 
  3-ter.  In  caso  di  giudizio,  il  giudice,  sulla   base   della
documentazione  prodotta,  non  ammette  le  testimonianze  che   non
risultino acquisite secondo le modalita' previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti  comprovata
l'oggettiva impossibilita' della loro tempestiva identificazione. 
  3-quater.  Nei   processi   attivati   per   l'accertamento   della
responsabilita' e la quantificazione dei danni, il  giudice  verifica
la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia' chiamati in altre
cause nel settore  dell'infortunistica  stradale  e,  ove  riscontri,
anche  avvalendosi  dell'archivio  integrato   informatico   di   cui
all'articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
la ricorrenza dei medesimi nominativi in  piu'  di  tre  cause  negli
ultimi  cinque  anni,  trasmette  l'informativa  alla  Procura  della
Repubblica competente per gli  ulteriori  accertamenti.  Il  presente
comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita'  di
polizia che sono chiamati a testimoniare.». 
    d) dopo l'articolo 147 e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 147-bis. 
 
 
                   Risarcimento in forma specifica 
 
  1. In alternativa al  risarcimento  per  equivalente,  e'  facolta'
delle  imprese  di  assicurazione,  in  assenza  di   responsabilita'
concorsuale, risarcire in forma  specifica  danni  a  cose,  fornendo
idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una  validita'  non
inferiore a due  anni  per  tutte  le  parti  non  soggette  a  usura
ordinaria. L'impresa di assicurazione  che  intende  avvalersi  della
facolta' di cui al primo  periodo  comunica  all'IVASS  entro  il  20
dicembre di ogni anno e,  per  l'anno  2014,  entro  il  30  gennaio,
l'entita' della riduzione del premio prevista in misura non inferiore
al cinque per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA
incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente
divisa per il numero  degli  assicurati  nella  stessa  Regione.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro  il
20  gennaio  2014,  sentito  l'IVASS,  sono   individuate   le   aree
territoriali nelle quali sono  applicate  riduzioni  del  premio  non
inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel  secondo
periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla  base
dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell'anno  precedente:  numero
dei sinistri  denunciati,  entita'  dei  rimborsi,  numero  dei  casi
fraudolenti  riscontrati  dall'autorita'  giudiziaria.  I  dati  sono
desumibili  anche  dall'archivio   integrato   informatico   di   cui
all'articolo  21  del  decreto-legge  18  ottobre   2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
gestito dall'IVASS. Nelle more dell'adozione del citato  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  si  applicano  le  riduzioni  del
cinque  per  cento.  Nei  casi  di  cui  al  presente   articolo   il
danneggiato,  anche  se  diverso   dall'assicurato,   puo'   comunque
rifiutare il risarcimento in forma specifica  da  parte  dell'impresa
convenzionata con  l'impresa  di  assicurazione,  individuandone  una
diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non  puo'
comunque superare il costo che  l'impresa  di  assicurazione  avrebbe
sostenuto  provvedendo  alla  riparazione  delle   cose   danneggiate
mediante impresa convenzionata, e' versata  direttamente  all'impresa
che  ha  svolto  l'attivita'  di   autoriparazione,   ovvero   previa
presentazione  di  fattura.  Resta  comunque  fermo  il  diritto  del
danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi  in  cui  il
costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del
bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo  di  risarcimento
non puo' comunque superare il medesimo valore di mercato. 
  2. L'impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre
e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la  comunicazione  prevista  nel
comma 1 non puo' esercitare la facolta' nell'anno successivo.». 
    e) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  al  primo  periodo  la  parola:  «cinque»  e'
sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo e' soppresso. 
      2)  al  comma  2-bis,  il  quinto  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: 
  «La medesima procedura  si  applica  anche  in  presenza  di  altri
indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico  di
cui all'articolo 21  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
definiti  dall'IVASS  con  apposito  provvedimento,  dai  dispositivi
elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o  emersi  in  sede  di
perizia  da  cui  risulti  documentata   l'incongruenza   del   danno
dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione  in  giudizio
prevista dall'articolo 145 e'  proponibile  solo  dopo  la  ricezione
delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo
spirare  del  termine  di  novanta  giorni   di   sospensione   della
procedura.»; 
    f) dopo l'articolo 150-bis e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 150-ter. 
 
 
           Divieto di cessione del diritto al risarcimento 
 
  1. L'impresa di assicurazione  ha  la  facolta'  di  prevedere,  in
deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo  I,  capo  V,
del  codice  civile,  all'atto  della  stipula   del   contratto   di
assicurazione e  in  occasione  delle  scadenze  successive,  che  il
diritto al risarcimento dei danni derivanti  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore e dei natanti non sia  cedibile  a  terzi  senza  il
consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al
presente   articolo,   l'impresa   di   assicurazione   applica   una
significativa riduzione del premio a  beneficio  dell'assicurato,  in
misura comunque non  inferiore  al  quattro  per  cento  dell'importo
risultante dalla somma dei premi RCA incassati  nella  Regione  dalla
medesima compagnia nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli
assicurati nella stessa Regione.». 
  2. Le imprese di assicurazione  sono  tenute  a  proporre  clausole
contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni
di servizi  medico-sanitari  resi  da  professionisti  individuati  e
remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano  i  nominativi  sul
proprio sito  internet.  Nel  caso  in  cui  l'assicurato  acconsente
all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa
riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura  comunque
non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla  somma
dei premi  RCA  incassati  nella  Regione  dalla  medesima  compagnia
nell'anno precedente divisa per  il  numero  degli  assicurati  nella
stessa Regione. 
  3. All'articolo 32, comma 3-quater, del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse. 
  4.  Il  mancato  rispetto  da  parte   dell'impresa   assicuratrice
dell'obbligo di riduzione del premio nei casi  di  cui  al  comma  1,
lettere b), d) ed f), ed al comma  2,  comporta  l'applicazione  alla
medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica  del
premio di assicurazione relativo al contratto in essere. 
  5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle  facolta'
di cui al comma 1, lettere b), d)  ed  f),  hanno  obbligo  di  darne
comunicazione  all'assicurato   all'atto   della   stipulazione   del
contratto  con  apposita  dichiarazione  da  allegare   al   medesimo
contratto. In caso di inadempimento, si applica da  parte  dell'IVASS
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  6. Il  secondo  comma  dell'articolo  2947  del  Codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
    «Per il risarcimento del danno prodotto  dalla  circolazione  dei
veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.  In  ogni
caso il danneggiato  decade  dal  diritto  qualora  la  richiesta  di
risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal  fatto  dannoso,
salvo i casi di forza maggiore.». 
  7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito
all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in
specie  quelle  relative  alla  riduzione  dei  premi  delle  polizze
assicurative e  al  rispetto  degli  obblighi  di  pubblicita'  e  di
comunicazione  di  cui  ai  commi  4,  5  e  8.  Nella  relazione  al
Parlamento, di cui all'articolo 13,  comma  5,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto  2012,  n.  135,  viene  dato   specifico   conto   dell'esito
dell'attivita' svolta. 
  8. Al fine del conseguimento della massima  trasparenza,  l'impresa
di assicurazione pubblica sul proprio sito internet  l'entita'  della
riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere  b),  d)
ed f), ed al comma 2, secondo forme di  pubblicita'  che  ne  rendano
efficace e  chiara  l'applicazione.  L'impresa  comunica  altresi'  i
medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e  all'IVASS,  ai
fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet. 
  9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma  8
comporta  l'applicazione  da  parte  dell'IVASS   di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 
  10.  Gli  introiti  derivanti  dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono  destinati
ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada,  di
cui all'articolo 285 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209. 
  11. L'articolo 14 del decreto del Presidente  della  Repubblica  18
luglio 2006, n. 254, e' abrogato. 
  12. I massimali di cui al comma 1, lettera a), entrano in vigore  a
decorrere dal 1° gennaio 2014. 
  13.  All'attuazione  del  presente  articolo   le   amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.