Art. 9 
 
 
           Misure per favorire la diffusione della lettura 
 
  1. Nell'ambito di  apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e'
disposta l'istituzione di un credito di  imposta  sui  redditi  delle
persone fisiche e giuridiche con  decorrenza  dal  periodo  d'imposta
determinato con il decreto di cui  al  comma  5  e  fino  al  periodo
d'imposta in corso al 31  dicembre  2016,  per  l'acquisto  di  libri
muniti di codice ISBN. 
  2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il  rispetto  dei
limiti  delle  risorse  complessive  effettivamente  individuate  per
ciascun  anno  nell'ambito  del  Programma  operativo  nazionale   di
riferimento, e' pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso
dell'anno solare per un importo massimo,  per  ciascun  soggetto,  di
euro 2000, di cui euro 1000  per  i  libri  di  testo  scolastici  ed
universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni. 
  3. L'acquisto deve essere documentato  fiscalmente  dal  venditore.
Sono esclusi gli acquisti di libri in formato  digitale,  o  comunque
gia'  deducibili  nella  determinazione  dei  singoli   redditi   che
concorrono a formare il reddito complessivo. 
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  30
giorni  dall'adozione  dell'intervento  all'interno   del   programma
operativo nazionale di riferimento, sono definite,  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), le modalita' per usufruire del  credito  d'imposta  e
per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di
capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale
che deve essere rilasciata dal venditore,  il  regime  dei  controlli
sulle  spese  nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  il
monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite  massimo  di
risorse stanziate. 
  5. Previa verifica della coerenza con le  linee  di  intervento  in
essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione  da  parte  della
Commissione europea del Programma Operativo Nazionale  relativo  alla
Competitivita'  di  responsabilita'  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la coesione  territoriale,  il  Ministro
per gli affari regionali e le  autonomie  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, e' stabilito  l'ammontare  dell'intervento  nella
misura massima  di  50  milioni  di  euro  a  valere  sulla  proposta
nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020  dei  fondi
strutturali comunitari. 
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  7. Le risorse individuate  ai  sensi  del  comma  5,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui al presente  articolo,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.