art. 1 (commi 201-300)
  201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno  di  bambini
nuovi nati o adottati  appartenenti  a  famiglie  residenti  a  basso
reddito, e' istituito  per  l'anno  2014  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto  Fondo
confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata  in  vigore
della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi  nati,  di
cui all'articolo 4  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
all'articolo 12  della  legge  12  novembre  2001,  n.  183,  che  e'
contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei
limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della  situazione
economica  equivalente  (ISEE)  di  riferimento  e  le  modalita'  di
organizzazione e di funzionamento del Fondo. 
 
  202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 
 
  203. La dotazione del fondo  di  cui  all'articolo  23,  comma  11,
quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata
complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno  2014,  di  cui  30
milioni di euro a valere sul  Fondo  di  solidarieta'  comunale,  che
viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a  valere  sulle
risorse  del  Fondo  per  il  credito  per  i  nuovi  nati,  di   cui
all'articolo  4  del  decreto-legge  29  novembre   2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  e
all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal  fine
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate al citato fondo di cui all'articolo  23,  comma  11,  del
decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali
necessarie all'integrazione degli immigrati  nei  comuni,  singoli  o
associati, sedi di centri di accoglienza per  richiedenti  asilo  con
una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale  per
le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,  e'  incrementato
di 3 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  205. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2014  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23  aprile  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131  dell'8  giugno  2010,  si
applicano anche  all'esercizio  finanziario  2014  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da  2011  a
2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota
del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di
euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro  il  31  dicembre  di
ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. 
 
  206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.
222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono  inserite
le  seguenti:  «,  e  ristrutturazione,   miglioramento,   messa   in
sicurezza,  adeguamento  antisismico  ed  efficientamento  energetico
degli  immobili  di  proprieta'   pubblica   adibiti   all'istruzione
scolastica». 
 
  207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per
l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalita' di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,
per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo  2,  comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni  di  euro
per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse  finanziarie  da
destinare ai lavoratori socialmente utili  e  a  quelli  di  pubblica
utilita' della regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui  alla
legge regionale  della  regione  Calabria  13  giugno  2008,  n.  15.
Nell'ambito delle  risorse  destinate  dal  periodo  precedente  alla
regione Calabria, la regione provvede al  pagamento  degli  arretrati
dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente  utili
e dei lavoratori di pubblica utilita'. Le risorse  impegnate  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1156,  lettera  g-bis),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono  destinate,  per  l'anno  2014,
nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della  regione
Calabria al fine di stabilizzare, con contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, i lavoratori impegnati in attivita'  socialmente  utili,
in quelle di pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo  7
del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di  avviare
un percorso di inserimento  lavorativo  dei  suddetti  lavoratori  ai
sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
nonche' in attuazione dei commi da 208 a 212 del  presente  articolo.
Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse. Per
l'anno 2014 le assunzioni a tempo  determinato  finanziate  a  favore
degli enti pubblici della regione Calabria  con  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  27  dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuate  in  deroga  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557
e  562,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   e   successive
modificazioni, fermo restando il rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'  interno
per l'anno 2013, al solo fine di  consentire  la  sottoscrizione  dei
rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014,  non
si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d),  dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni. 
 
  208.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento  delle
convenzioni con lavoratori socialmente  utili  e  nell'ottica  di  un
definitivo    superamento    delle    situazioni    di    precarieta'
nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro  dell'interno,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge,  previa  ricognizione  della  normativa  vigente  in  materia,
dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e locale  e  dei
soggetti  interessati,  si  provvede   a   individuare   le   risorse
finanziarie disponibili, nei limiti  della  spesa  gia'  sostenuta  e
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei  lavoratori
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo  28  febbraio
2000,  n.  81,  e  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro  a
tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
in particolare dell'articolo 4, comma 8, del  medesimo  decreto-legge
n. 101 del 2013. 
 
  210. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  e'
vietata la stipulazione di nuove convenzioni per  l'utilizzazione  di
lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di  nullita'
delle medesime. 
 
  211. Le risorse finanziarie, nella misura  individuale  massima  di
cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto  legislativo  28  febbraio
2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che  hanno  disponibilita'  di
posti in dotazione organica  relativamente  alle  qualifiche  di  cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  e  successive
modificazioni, per incentivare l'assunzione  a  tempo  indeterminato,
anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti  di  cui
ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di facolta' assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del  patto  di
stabilita' interno e dell'articolo  1,  comma  557,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
 
  212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse, con
priorita' per  i  comuni  che  assumano  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni
sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva
sussistenza  di  necessita'  funzionali  e   organizzative   per   le
assunzioni, valutata la dimensione demografica  dell'ente,  l'entita'
del personale in servizio e la correlata spesa,  nonche'  l'effettiva
sostenibilita' dell'onere a regime assicurando la graduale  riduzione
del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto  conto  delle
proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione. 
  213. Al comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14,  comma  24-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire  l'attuazione  dei
processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A  tal  fine  gli  enti
territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il  complesso
delle spese per  il  personale  al  netto  dell'eventuale  contributo
erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei  risparmi  di  spesa
realizzati a seguito dell'adozione delle misure di  razionalizzazione
e revisione della spesa di cui al  primo  periodo;  la  verifica  del
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi  4  e
7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di
mancato  rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno  e  successive
modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la  proroga
dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre  2014,
non si applica la sanzione di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  e  successive
modificazioni.   Per   l'anno   2014,   permanendo   il    fabbisogno
organizzativo  e  le  comprovate  esigenze  istituzionali  volte   ad
assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di  lavoro
a tempo determinato, fermo quanto previsto  nei  periodi  precedenti,
puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9
del presente articolo». 
 
  214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di  cui  all'articolo
2, comma 551, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  finanziati  a
valere sulle risorse di  cui  all'articolo  41,  comma  16-terdecies,
ultimo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
possono  essere  prorogati,  alla  scadenza,  anche  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonche' a quelle  di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12,
e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del  decreto  di
cui al comma 209 del presente articolo e  tenuto  conto  dei  vincoli
previsti dal patto di stabilita'. 
 
  215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo  dei  fruitori
di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e  di  lavoratori
in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  e  successive
modificazioni, presso il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con
una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  a
20 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016.  Con
successivo decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, da  emanare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite   le
iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere  sul  Fondo  di
cui al primo periodo e volte a potenziare  le  politiche  attive  del
lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo'  essere
compresa  anche  la  sperimentazione  regionale  del   contratto   di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici. 
 
  216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole: «di  cittadinanza  italiana»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri  dell'Unione  europea
ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri  dell'Unione
europea non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno  CE
per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81,
comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e'  incrementato,
per l'anno 2014, di 250 milioni  di  euro.  In  presenza  di  risorse
disponibili in relazione all'effettivo numero  dei  beneficiari,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su  tutto
il territorio nazionale, non gia' coperto, della  sperimentazione  di
cui  all'articolo  60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.  Con
il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di  prosecuzione  del
programma  carta  acquisti,  di  cui  all'articolo  81,  commi  29  e
seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  in  funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in  corso,  nonche'  il  riparto
delle  risorse   ai   territori   coinvolti   nell'estensione   della
sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non  specificato
nel  presente  comma,  l'estensione  della  sperimentazione   avviene
secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi  3  e  4,
del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99.  Il  Fondo  di  cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014-2016
ai  fini  della  progressiva  estensione  su  tutto   il   territorio
nazionale,  non  gia'   coperto,   della   sperimentazione   di   cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35,  intesa  come
sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione
attiva,  volto  al  superamento   della   condizione   di   poverta',
all'inserimento  e  al  reinserimento  lavorativi  e   all'inclusione
sociale. 
 
  217. Per il finanziamento del Piano d'azione  straordinario  contro
la  violenza  sessuale  e  di  genere  di  cui  all'articolo  5   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  il  Fondo  per  le  politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' e'  incrementato  di  10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 
 
  218. Il Fondo nazionale per le attivita' delle  consigliere  e  dei
consiglieri di parita', di cui all'articolo 18 del codice delle  pari
opportunita' tra uomo e donna,  di  cui  al  decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e  successive  modificazioni,  e'  rifinanziato,
nella misura di 500.000 euro per l'anno  2014,  a  valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
 
  219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore  dei
giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonche'  al  fine
di determinare le condizioni per una migliore occupabilita': 
    a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,
dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate  nell'ambito  dei
programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite  le  seguenti:
«nonche' a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse  del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.  183,  gia'
destinate ai Programmi operativi cofinanziati con  fondi  strutturali
europei, nella misura in  cui  il  finanziamento  dell'incentivo  sia
coerente con gli  obiettivi  del  Piano  di  Azione  Coesione  e  nel
rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»; 
    b) all'articolo 3  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono  inserite
le seguenti: «, assicurando prioritariamente il  finanziamento  delle
istanze positivamente istruite nell'ambito  delle  procedure  indette
dagli avvisi pubblici "Giovani per il  sociale"  e  "Giovani  per  la
valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da:  «e
da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse; 
  2) al comma 1-bis, le parole:  «alle  lettere  a)  e  b)»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»; 
    c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo  sociale  europeo,  su
richiesta  degli  operatori  e  nei   limiti   delle   disponibilita'
finanziarie a tal fine preordinate sul  Fondo  di  rotazione  per  la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di  cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  il  Ministero
del lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'  erogare  ai  soggetti
pubblici o a totale  partecipazione  pubblica  titolari  di  progetti
compresi nei programmi  di  politica  comunitaria,  che  ne  facciano
richiesta,  anticipazioni  sui  contributi  spettanti  a  carico  del
bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui  al
precedente periodo non puo'  superare  il  40  per  cento  di  quanto
complessivamente  spettante  a  titolo  di  contributi  nazionali   e
comunitari. A seguito della certificazione  da  parte  dell'operatore
richiedente circa l'avvenuta attuazione  del  progetto,  si  provvede
alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel  caso  di
mancata attuazione del progetto  nel  termine  da  esso  previsto,  o
espressamente prorogato, nonche'  di  non  riconoscimento  definitivo
della spesa da parte dell'Unione europea si provvedera'  al  recupero
delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonche'
delle eventuali penalita'; 
    d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, nonche'  l'avvio  del  Piano  per  l'attuazione  della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile  2013
sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province,  fermo
restando  il  rispetto  della  vigente  normativa   in   materia   di
contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta'  di
prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa strettamente  indispensabili
per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e
di interventi da essi finanziati,  a  valere  su  piani  e  programmi
programmati e da programmare  nell'ambito  della  programmazione  dei
fondi strutturali europei. Allo scopo  di  consentire  il  temporaneo
finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo  della  presente
lettera,  in  attesa  della  successiva  imputazione   ai   programmi
operativi regionali,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  puo'  erogare  alle  regioni  che  ne   facciano   richiesta
anticipazioni sui contributi da programmare  a  carico  del  bilancio
dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro  a  valere  sul
Fondo di rotazione per la formazione  professionale  e  l'accesso  al
fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21  dicembre
1978, n. 845. 
 
  220.  Al  fine  di  contribuire  al   funzionamento   dell'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004,  n.  81,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  26  maggio  2004,  n.  138,  e  in
particolare al fine di potenziare  l'attivita'  di  ricerca  da  esso
svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000  di
euro. 
 
  221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di
Genova. 
 
  222. Al fine di adempiere agli obblighi in  materia  di  assistenza
sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 31  luglio  1980,  n.  618,  iscritti
nello  stato  di  previsione  del  Ministero   della   salute,   sono
incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.  A  valere  su
tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme  di  attuazione  e
del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  il  Ministero  della  salute
provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria  in
forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del  citato
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  618  del  1980,  ferma
restando la successiva imputazione degli oneri alle  regioni  e  alle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo  le  procedure
contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine  del  30  aprile
2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
 
  223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della  Corte  europea
dei diritti dell'uomo del 3 settembre  2013  (Requête  no.  5376/11),
recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di  cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a  titolo
di    rivalutazione     dell'indennita'     integrativa     speciale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge
25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata  di  euro  50  milioni  per
ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
 
  224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno
2014. 
 
  225. A decorrere dal 1º gennaio 2014  si  applica  per  le  aziende
farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1,  comma  796,  lettera
g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
 
  226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale
ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana  del
farmaco  (AIFA)  applica  i  criteri  di  cui  all'articolo   5   del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,  e  successive  modificazioni,
operando anche la compensazione  tra  le  aziende  farmaceutiche  che
costituiscono societa' controllate ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice  civile.  Nell'applicare  i  citati  criteri  per  il  calcolo
dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda  interessata,  derivante
dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA
effettua  la  compensazione  degli  importi  in  capo  alla  societa'
controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la  compiuta  attuazione
dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135,  e  successive  modificazioni,  per  il  calcolo  dell'eventuale
ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal  superamento
del  limite  di   spesa   farmaceutica   ospedaliera,   effettua   la
compensazione degli importi in capo alla  societa'  controllante.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma, le societa'  controllanti  e
le societa' controllate informano l'AIFA dell'esistenza del  rapporto
di   cui   all'articolo   2359    del    codice    civile    mediante
autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna
societa'. 
 
  227. La disposizione di cui al comma 225 si applica,  su  richiesta
delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo
il 31 dicembre 2006. 
 
  228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono
inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; 
    b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono
inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; 
    c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
  «i-bis) le disposizioni della lettera  i)  si  applicano  anche  ai
farmaci che rispettano i requisiti previsti  dal  citato  regolamento
(CE) n. 141/2000 e che sono  elencati  nella  circolare  dell'Agenzia
europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo  2001,  nonche'
ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita  delibera  dell'AIFA,
tra quelli gia' in  possesso  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, destinati alla cura di malattie rare e  che  soddisfano  i
criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo  regolamento  (CE)  n.
141/2000, e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;». 
 
  229. Il Ministro della salute, con decreto da  adottare  entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sentiti
l'Istituto superiore di sanita' e  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, prevede anche in  via  sperimentale  di  effettuare,  nel
limite di cinque milioni di  euro,  lo  screening  neonatale  per  la
diagnosi precoce di  patologie  metaboliche  ereditarie  per  la  cui
terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di
efficacia terapeutica o per le quali vi siano  evidenze  scientifiche
che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in
termini di accesso a terapie in avanzato  stato  di  sperimentazione,
anche di tipo dietetico. Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  il  Ministro  della  salute  definisce
l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire
la massima uniformita'  dell'applicazione  sul  territorio  nazionale
della diagnosi precoce neonatale  e  l'individuazione  di  bacini  di
utenza ottimali proporzionati all'indice di natalita',  e'  istituito
presso  l'Agenzia  nazionale  per  i   servizi   sanitari   regionali
(Age.na.s.) un Centro  di  coordinamento  sugli  screening  neonatali
composto: dal  direttore  generale  dell'Age.na.s.  con  funzione  di
coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno
un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da
un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche
ereditarie; da un rappresentante del Ministero della  salute;  da  un
rappresentante della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  La
partecipazione dei soggetti di cui  al  terzo  periodo  e'  a  titolo
gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del  Servizio
sanitario  nazionale  cui  concorre  ordinariamente   lo   Stato   e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. 
 
  230. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  e  successive
modificazioni, e' ridotta di 2 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2014, 2015 e 2016. 
 
  231. Nel  capo  V,  sezione  II,  del  codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  dopo
l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 62-ter. -- (Anagrafe nazionale degli assistiti).  --  1.  Per
rafforzare gli interventi in tema di  monitoraggio  della  spesa  del
settore   sanitario,   accelerare   il   processo   di    automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le  pubbliche
amministrazioni, e' istituita, nell'ambito  del  sistema  informativo
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione
di quanto disposto dall'articolo 50 del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA). 
  2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche
esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza  (LEA),
nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62  del
presente decreto, subentra, per tutte  le  finalita'  previste  dalla
normativa vigente, alle  anagrafi  e  agli  elenchi  degli  assistiti
tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che  mantengono  la  titolarita'
dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento. 
  3.  L'ANA  assicura  alla  singola  azienda  sanitaria  locale   la
disponibilita' dei dati e degli strumenti per  lo  svolgimento  delle
funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa
contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni  per  le  relative
finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58,
comma 2, del presente decreto. 
  4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria  locale  cessa  di
fornire  ai  cittadini  il  libretto  sanitario  personale   previsto
dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.  E'  facolta'
dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti  nell'ANA,
secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6  del  presente
decreto, ovvero  di  richiedere  presso  l'azienda  sanitaria  locale
competente copia cartacea degli stessi. 
  5. In caso di trasferimento di residenza del  cittadino,  l'ANA  ne
da' immediata comunicazione  in  modalita'  telematica  alle  aziende
sanitarie locali interessate dal trasferimento.  L'azienda  sanitaria
locale nel cui territorio e' compresa  la  nuova  residenza  provvede
alla  presa  in  carico  del  cittadino,  nonche'   all'aggiornamento
dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione
in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino  alle
aziende sanitarie locali interessate. 
  6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario  nazionale
realizzato  dal  Ministero  della  salute  in  attuazione  di  quanto
disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  con
le modalita' definite dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 7, l'accesso ai  dati  e  la  disponibilita'
degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia
delle prestazioni di  cura  erogate  al  cittadino,  nonche'  per  le
finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. 
  7. Entro  il  30  giugno  2014,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: 
    a) i contenuti dell'ANA, tra i quali  devono  essere  inclusi  il
medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; 
    b) il piano per il graduale subentro  dell'ANA  alle  anagrafi  e
agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole  aziende  sanitarie
locali, da completare entro il 30 giugno 2015; 
    c) le garanzie e le misure di sicurezza da  adottare,  i  criteri
per  l'interoperabilita'  dell'ANA  con  le  altre  banche  dati   di
rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione
dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello  regionale  per  le
medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e delle regole tecniche del sistema  pubblico  di  connettivita',  ai
sensi del presente decreto». 
 
  232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)». 
 
  233. I commi 89,  90,  91,  92,  92-bis,  92-ter,  92-quater  e  93
dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive
modificazioni,   sono   abrogati.   Nell'ambito   dei   processi   di
riorganizzazione del Ministero della salute, di  cui  all'articolo  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, si provvede alla concentrazione  dell'esercizio  delle
funzioni statali in materia  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante e aeronavigante presso gli  uffici  di  sanita'  marittima,
aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini  della  razionalizzazione
della rete ambulatoriale  del  Ministero  della  salute  mediante  la
progressiva unificazione delle strutture presenti sul  territorio.  A
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di
riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e  la
relativa   dotazione   organica   sono   ridotti   di   una   unita'.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
  234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e
2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo periodo, il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il  riparto  della  quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri  di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome.  Limitatamente  all'anno  2013,  la  percentuale   indicata
all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
pari allo 0,30 per cento». 
 
  235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite  le  seguenti:
«ai sensi del comma 2-bis»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee
e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione
maggiorata degli  interessi  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  trattenere
la relativa quota parte a  valere  sulle  somme  a  qualunque  titolo
dovute dallo Stato  alla  Croce  Rossa  italiana  o  all'Associazione
italiana della Croce Rossa, fino a  concorrenza  della  rata  dovuta.
Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto  legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  i  proventi
derivanti dalla dismissione del patrimonio  immobiliare  della  Croce
Rossa italiana e dell'Associazione italiana della  Croce  Rossa  sono
prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di  cui  al
comma 1 del presente articolo». 
 
  236. Le  organizzazioni  riconosciute  non  lucrative  di  utilita'
sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4  dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, ceduti dagli operatori del  settore  alimentare,  inclusi
quelli della ristorazione ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,
nonche'  i  citati  operatori  del  settore  alimentare  che   cedono
gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto  stato
di conservazione, trasporto,  deposito  e  utilizzo  degli  alimenti,
ciascuno per la parte di  competenza.  Tale  obiettivo  e'  raggiunto
anche mediante la predisposizione di specifici manuali  nazionali  di
corretta prassi  operativa  in  conformita'  alle  garanzie  speciali
previste  dall'articolo  8  del  regolamento  (CE)  n.  852/2004  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e  successive
modificazioni, validati dal Ministero della salute. 
 
  237.  Le  disposizioni  del  comma  236  non  si   applicano   alla
distribuzione gratuita di prodotti  alimentari  di  proprieta'  degli
operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente
agli indigenti. 
 
  238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge  13  maggio  1999,  n.
133, le parole: «e da questi ritirati presso i  luoghi  di  esercizio
dell'impresa,» sono soppresse. 
 
  239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
  240.  Alla  copertura  degli   oneri   relativi   alla   quota   di
cofinanziamento   nazionale   pubblica   relativa   agli   interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi  strutturali,  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  a  titolarita'  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  nella
misura massima del 70 per cento  degli  importi  previsti  nei  piani
finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per  cento
e' a carico dei bilanci delle  regioni  e  delle  province  autonome,
nonche' degli eventuali  altri  organismi  pubblici  partecipanti  ai
programmi. 
 
  241. Per gli interventi di cui al comma 240,  a  titolarita'  delle
Amministrazioni centrali dello  Stato,  alla  copertura  degli  oneri
relativi  alla  quota  di  cofinanziamento  nazionale   pubblica   si
provvede, integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 
 
  242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.
183,  concorre,  nei  limiti   delle   proprie   disponibilita',   al
finanziamento degli oneri relativi  all'attuazione  degli  interventi
complementari  rispetto   ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della
programmazione strategica  definita  con  l'Accordo  di  partenariato
2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea.  Al  fine  di
massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari  di
cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano possono  concorrere  al  finanziamento  degli  stessi  con
risorse a carico dei propri bilanci. 
 
  243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge  16  aprile  1987,  n.
183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere
sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni  delle  quote
comunitarie  e  di  cofinanziamento   nazionale   dei   programmi   a
titolarita' delle Amministrazioni centrali dello  Stato  cofinanziati
dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR  ed  il  FEAMP,
nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242.  Le  risorse
cosi'  anticipate  vengono  reintegrate  al  Fondo,  per   la   parte
comunitaria, a valere sui successivi accrediti  delle  corrispondenti
risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato.  Per
la parte nazionale, le anticipazioni  sono  reintegrate  al  Fondo  a
valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute  per  lo
stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni  di  spesa.
Per i programmi complementari, le anticipazioni sono  reintegrate  al
Fondo a valere sulle  quote  riconosciute  per  ciascun  programma  a
seguito delle relative rendicontazioni di spesa. 
 
  244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri
organismi titolari degli interventi,  delle  risorse  precedentemente
erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile  1987,  n.
183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi,
anche  mediante  compensazione  con  altri  importi  spettanti   alle
medesime amministrazioni ed organismi, sia  per  lo  stesso  che  per
altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di
rotazione. 
 
  245. Il  monitoraggio  degli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul
FEASR e sul FEAMP, nonche' degli  interventi  complementari  previsti
nell'ambito dell'Accordo di  partenariato  finanziati  dal  Fondo  di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,  n.  183,  ai  sensi  del
comma 242, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle  finanze
-- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso  le
specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo. A tal fine,
le Amministrazioni centrali, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano assicurano,  per  gli  interventi  di  rispettiva
competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica
e procedurale a livello di singolo progetto,  secondo  le  specifiche
tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili  del  coordinamento
per i singoli fondi. 
 
  246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli  anni  2014-2020,
prima della stipulazione con le  autorita'  dell'Unione  europea,  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per  materia,  corredato  di  una
relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere
deve essere espresso entro venti giorni dalla  data  di  trasmissione
dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il  termine
per  l'espressione  del  parere,  l'accordo  puo'   essere   comunque
stipulato. 
 
  247. All'articolo 5, comma 2, del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
  «g-bis)  contratti   passivi,   convenzioni,   decreti   ed   altri
provvedimenti   riguardanti   interventi    a    titolarita'    delle
Amministrazioni centrali dello Stato,  cofinanziati  in  tutto  o  in
parte con risorse dell'Unione europea,  ovvero  aventi  carattere  di
complementarita' rispetto alla  programmazione  dell'Unione  europea,
giacenti  sulla  contabilita'  del  Fondo   di   rotazione   di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano  ferme  le
disposizioni  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041,   per   la
rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti  assoggettati  al
controllo di cui al periodo precedente». 
 
  248. Le amministrazioni statali titolari di programmi  di  sviluppo
cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad
una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice  di
cui  al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,   per   le
acquisizioni di beni e di servizi  finalizzate  all'attuazione  degli
interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di  Consip  Spa,
stipulando  apposite  convenzioni  per  la  disciplina  dei  relativi
rapporti.  Le  restanti  amministrazioni  titolari  di  programmi  di
sviluppo cofinanziati hanno facolta' di avvalersi di  Consip  Spa  ai
sensi e con le modalita' di cui al primo periodo. 
 
  249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di  rotazione  di  cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite  di
60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse
a favore delle azioni di cooperazione allo  sviluppo  realizzate  dal
Ministero degli affari esteri, in coerenza  ed  a  complemento  della
politica di cooperazione dell'Unione europea.  Le  somme  annualmente
individuate  sulla  base  delle  azioni  finanziabili  ai  sensi  del
presente comma sono versate dal Fondo di  rotazione  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente  capitolo  di
spesa del Ministero degli affari esteri,  che  provvede  al  relativo
utilizzo in favore delle azioni stesse. 
 
  250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti  alle  pronunce
di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o  ritardato
recepimento nell'ordinamento di direttive o  di  altri  provvedimenti
dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
a valere sullo stanziamento appositamente  iscritto  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze.   La
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle  pronunce
gia' depositate o notificate alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Ai titoli giudiziari di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies,  commi
da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89. 
 
  251. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  282  del  2004,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  307  del  2004,  e'
incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di
614 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  253.  Per  le  finalita'  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  1
dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64,  e'  autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
per l'istituzione in via sperimentale  di  un  contingente  di  corpi
civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della
presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace  non
governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o  nelle
aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del  contingente  si
provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo  5  aprile
2002, n. 77. 
 
  254. Per gli interventi di cui all'articolo  7-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  giugno  2013,  n.  71,  l'erogazione  dei  contributi
avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti  in  bilancio,
sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali  e
previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE puo'
autorizzare gli enti  medesimi  all'attribuzione  dei  contributi  in
relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni
si applicano le disposizioni di cui al comma 2  del  citato  articolo
7-bis. 
 
  255. Nella ripartizione delle risorse di  cui  all'articolo  7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  come  rifinanziate
dalla presente legge, il CIPE, sulla  base  delle  esigenze  rilevate
dagli uffici speciali per  la  ricostruzione,  puo'  destinare  quota
parte delle risorse stesse anche al  finanziamento  degli  interventi
per assicurare la  ricostruzione  e  la  riparazione  degli  immobili
pubblici e la  copertura  delle  spese  obbligatorie,  connesse  alle
funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione  Abruzzo,
colpiti  dagli  eventi  sismici  del  6  aprile  2009,   nonche'   la
prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi
all'edilizia privata e pubblica  nei  comuni  della  regione  Abruzzo
situati al di fuori del cratere sismico. 
 
  256. Al fine di permettere il  completamento  degli  interventi  di
ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre  2012  in  Calabria  e
Basilicata, e' autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5  milioni
di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno  2015.  I
relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione  sono  esclusi  dal
patto di  stabilita'  interno,  nei  limiti  di  2  milioni  di  euro
nell'anno 2014, di 6,3 milioni  di  euro  nell'anno  2015  e  di  1,7
milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione
di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno  2015  e  di
0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata. 
 
  257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro. 
 
  258. Per il finanziamento  di  interventi  in  favore  dei  collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  68,  e'  autorizzata  una
spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2014,
2015 e 2016. 
 
  259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento
per il diritto allo studio  universitario  a  favore  degli  studenti
capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere  dall'anno  2014  il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse  di  studio  di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  29
marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella  misura  di  50  milioni  di
euro. 
 
  260. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della  legge
22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 220  milioni  di
euro per l'anno 2014. Le predette spese sono  escluse  dal  patto  di
stabilita' interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
Conseguentemente  il  Fondo  per  la  compensazione   degli   effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  261. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno  all'editoria»
con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di
euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016,  destinato
ad incentivare, in conformita' con il regolamento (CE)  n.  1998/2006
della Commissione, del 15  dicembre  2006,  relativo  agli  aiuti  di
importanza  minore  (de  minimis),  gli  investimenti  delle  imprese
editoriali, anche di nuova  costituzione,  orientati  all'innovazione
tecnologica e  digitale  e  all'ingresso  di  giovani  professionisti
qualificati  nel  campo  dei  nuovi   media   ed   a   sostenere   le
ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  con  delega  per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare  entro  il
31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore
delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa
ricognizione annuale delle  specifiche  esigenze  di  sostegno  delle
imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. 
 
  262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per  le
misure di sostegno  dell'emittenza  radiotelevisiva  locale  relative
agli anni 2012 e 2013, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di  euro
per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse gia' assegnate  nel
bilancio. 
 
  263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea  antincendio
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il  programma  «Prevenzione
dal rischio e soccorso pubblico»  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti  dall'alienazione  dei
velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato
alle esigenze del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per  il
potenziamento del concorso aereo  di  Stato  per  il  contrasto  agli
incendi boschivi.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
  264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1º  gennaio  2014,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2014.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 41,4 milioni  di
euro per l'anno 2014, con specifica destinazione  di  40  milioni  di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  102  del
2009. 
 
  265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  e'
finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  267. Al fine  di  incrementare  la  costituzione  di  parte  civile
dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad  oggetto
reati tributari, di  assicurare  l'assistenza  delle  amministrazioni
dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti  di  mediazione
obbligatoria, nonche'  di  garantire  l'indispensabile  attivita'  di
consulenza in via breve in favore dell'Unita'  tecnica-amministrativa
di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10  febbraio  2011,  in  relazione  all'imponente
contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e'  autorizzata  ad
effettuare, in aggiunta alle  facolta'  assunzionali  previste  dalla
normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo  organico  vigente,
ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro  il  limite  di
spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014.  In  dipendenza  di
tali ulteriori assunzioni e per garantire la  suddetta  attivita'  di
consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel  limite
delle  risorse  finanziarie  disponibili,  di  quattro   avvocati   o
procuratori dello Stato, di cui almeno  due  in  posizione  di  fuori
ruolo. 
 
  268. Al fine di non disperdere la  professionalita'  acquisita  dal
personale con contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
assunto a seguito di  superamento  di  apposita  procedura  selettiva
pubblica,  per  titoli  ed  esami,  nonche'  per  fare  fronte   agli
accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita'  di
cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea,
il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come  incrementato  in
attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre  2006,
n.  296,  e'  incrementato  di  dodici  unita',  previa   contestuale
riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del
predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003. 
 
  269. Per le finalita' di cui  al  comma  268,  il  Garante  di  cui
all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre  2016,  nei  limiti  delle
proprie disponibilita' finanziarie, anche attingendo dalle risorse di
cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
come modificato dal comma 416  del  presente  articolo,  una  o  piu'
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni  a  tempo
indeterminato del personale  in  servizio  presso  l'Ufficio  di  cui
all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, che, alla data  di  pubblicazione  del
bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianita' con contratto  di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze  dello  stesso
Garante. 
 
  270. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
difesa, il Fondo per  le  esigenze  di  funzionamento  dell'Arma  dei
carabinieri con una dotazione di  10  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, si provvede alla  ripartizione  del  Fondo  nell'ambito  del
programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa
e la sicurezza» del centro di responsabilita' «Arma dei Carabinieri». 
 
  271. L'articolo 2195 del codice di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   2195.   --   (Contributi   a   favore    di    Associazioni
combattentistiche)  --  1.  Per  il  sostegno  delle   attivita'   di
promozione  sociale  e  di  tutela  degli  associati   svolte   dalle
Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994,  n.
93,  sottoposte  alla  vigilanza  del  Ministero  della  difesa,   e'
autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli  anni
2014, 2015 e 2016. Il Ministro  della  difesa  provvede  con  proprio
decreto alla ripartizione di tali risorse, con le  modalita'  di  cui
alla legge 28 dicembre 1995, n. 549». 
 
  272. Al fine di  consentire  la  promozione  e  lo  svolgimento  di
iniziative per le celebrazioni del  settantesimo  anniversario  della
Resistenza e della Guerra di liberazione,  e'  istituito,  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo,  con  una  dotazione
pari a 1,5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2014  e  2015,
destinato a finanziare le iniziative  promosse  dalla  Confederazione
italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane. 
 
  273. Per assicurare il tempestivo adempimento  degli  indifferibili
impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento  del  semestre
di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del  2014  e
con  il  funzionamento  della  delegazione  per  la  Presidenza,   e'
autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno  2014  e  di  euro
2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri
trasmette ai competenti organi parlamentari,  prima  dell'inizio  del
semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il  30  maggio
2014, una nota puntuale sul  riparto  delle  risorse,  suddivisa  per
finalita'  e  iniziative.  Le  somme  non  impegnate   nell'esercizio
finanziario  di  competenza  possono  essere  impegnate   nel   corso
dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al  presente
comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60,  comma
15, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo  svolgimento
delle attivita' di comunicazione del semestre di Presidenza  italiana
del   Consiglio   dell'Unione   europea   del    2014,    nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo,
sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri  2  milioni
di euro; a tale fine, si applicano le  deroghe  alle  limitazioni  di
spesa e di assunzione temporanea di personale previste  dal  presente
comma. Le attivita', gli interventi, la gestione  finanziaria  e  del
personale posti in  essere  dalla  delegazione  restano  disciplinati
dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge
5 giugno 1984, n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata  del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione  organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto  di  vista
finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n.
208,  si  interpreta  nel  senso  che,  nei   limiti   temporali   di
operativita' della delegazione e nell'ambito  dello  stanziamento  di
cui al presente comma,  le  spese  sostenute  dalla  delegazione  per
consumi intermedi, nonche' per  il  noleggio  e  la  manutenzione  di
autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai
fini del calcolo dei limiti di spesa per il  Ministero  degli  affari
esteri  derivanti  dall'applicazione  della  normativa  vigente.  Nei
limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al  presente
comma, si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  7,
commi 1,  4  e  6,  del  decreto-legge  28  dicembre  2012,  n.  227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013,  n.  12.
Ai  componenti  della  delegazione  di  cui  al  presente  comma   e'
corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita'  di  cui
al regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941.  Fermo  restando  quanto
previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma,  al
personale di qualifica non  dirigenziale  componente  la  delegazione
puo'  essere  corrisposto  un   contributo   fisso   onnicomprensivo,
sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari
carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della
delegazione,  da  svolgere  anche   in   sedi   diverse   da   quella
dell'Amministrazione  centrale.  Per  le  straordinarie  esigenze  di
servizio della Rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione
europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio
dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a  valere  sulle
risorse di cui al primo periodo del presente comma e  nei  limiti  di
1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con  contratto
temporaneo ai sensi dell'articolo  153  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  in  deroga  ai  limiti
quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le  iniziative
connesse  con  il  semestre  di  Presidenza  italiana  del  Consiglio
dell'Unione  europea,  di  competenza  di  Amministrazioni   centrali
diverse dal Ministero degli affari esteri,  e'  istituito  presso  lo
stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un  fondo  con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra
i Ministeri interessati con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative  spese
si applicano  le  disposizioni  contenute  nel  presente  comma,  ivi
comprese  le  deroghe  alle  limitazioni  di  spesa  previste   dalla
normativa vigente. 
 
  274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni  di
euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e  di  governo
dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia --  Europe
Summit  che  si  terranno  in  Italia  nel   2014.   Le   spese   per
l'organizzazione  dei  vertici  sono  escluse  dall'applicazione  dei
limiti di spesa di cui all'articolo 6  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni. 
 
  275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di  cura,
formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte,  sia  a  livello
nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto  mediterraneo
di  ematologia  (IME),  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la  spesa  di  3,5
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014. 
 
  276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale
privi della vista ed ipovedenti  (ANPVI  ONLUS),  organizzazione  non
lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981,  e  in  particolare  le
attivita' del Centro autonomia e mobilita' e della scuola cani  guida
per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di  300.000
euro per l'anno 2014. 
 
  277. Per ampliare il panorama  dei  servizi  culturali  per  i  non
vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e
dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al  comma
1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n.  52,  e  successive
modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina  Margherita»
stipula un'apposita convenzione  con  il  Polo  tattile  multimediale
della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le  finalita'
di cui al presente comma e' erogato un  contributo  straordinario  di
800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del  Polo
tattile multimediale. 
 
  278. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di  100  milioni  di
euro  da  assegnare  all'Agenzia  delle  entrate   quale   contributo
integrativo alle spese di funzionamento. 
 
  279. All'articolo 63, secondo comma,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal  terzo  comma»
sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla  data  del  30
settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la  sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di  laurea  in  giurisprudenza  o  in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la  procura
e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale  o
di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento  di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31  maggio  1999,  n.  164,
essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale
del predetto  centro  o  dal  legale  rappresentante  della  predetta
societa' di servizi». 
 
  280. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura  e'  rilasciata
ad un funzionario di un  centro  di  assistenza  fiscale,  essa  deve
essere  autenticata  dal  responsabile  del  predetto  centro»   sono
soppresse. 
 
  281. La disciplina prevista in materia di prezzi  di  trasferimento
praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, deve intendersi applicabile  alla  determinazione  del
valore della produzione netta ai fini  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive anche  per  i  periodi  d'imposta  successivi  a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. 
 
  282. La sanzione di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle  rettifiche
del valore della produzione netta di cui al comma 281. 
 
  283. La non applicazione delle sanzioni di  cui  al  comma  282  e'
limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla  data
del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta  per  il  quale,  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  siano  decorsi  i
termini per la presentazione della relativa dichiarazione. 
 
  284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non  si  applicano  se  la
sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  47,5
milioni di euro a decorrere  dall'anno  2017  ed  e'  ridotto  di  20
milioni di euro per l'anno 2015. 
 
  286. Per consentire la realizzazione della riforma del  catasto  in
attuazione della delega in materia fiscale, e' autorizzata  la  spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2019. 
 
  287. Al  fine  di  rimborsare  le  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011,  n.  111,  in  attuazione  della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013,  e'  istituito  un  apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60
milioni di euro per l'anno 2015. 
 
  288. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2014, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso  gia'  concluso
alla data di entrata in vigore della presente legge. A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3
milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. 
 
  289. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati  a
carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello
di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta  priorita'.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro  per  ciascun
anno, a decorrere dall'anno  2016,  destinata  a  tali  procedure  di
permuta in cui  siano  ricompresi  immobili  demaniali  gia'  in  uso
governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione». 
 
  290.  Al  fine  di  non  ostacolare  l'attuazione  in  corso  della
revisione delle circoscrizioni  giudiziarie,  i  giudici  onorari  di
tribunale e i vice procuratori onorari il cui  mandato  scade  il  31
dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a
norma  dell'articolo  42-quinquies,  primo  comma,   dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  nonche'
i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31  dicembre  2014  e
per  i  quali  non  e'  consentita  un'ulteriore  conferma  a   norma
dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle  rispettive  funzioni  fino   alla   riforma   organica   della
magistratura onoraria e, comunque, non oltre  il  31  dicembre  2014;
conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del  decreto  legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31  dicembre  2013»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014». 
 
  291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25,  dopo  le  parole:  «turistico-ricreative»  sono  inserite  le
seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed  attivita'  produttive  ad
essa connesse,». 
 
  292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, si provvede  all'incremento  dei  consumi  medi
standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato  di  cui
al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  26
febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi  dei  prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli,  in  allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini  dell'applicazione  delle  aliquote  ridotte  o   dell'esenzione
dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del  20  marzo
2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a
21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. 
 
  293. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni  di  euro
e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed  e'
riassegnato al pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze  al  fine  di  provvedere  al
rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione
della produzione bieticolosaccarifera di cui  all'articolo  1,  comma
1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza  di  una
parte del  quarto  anno  del  quinquennio  previsto  dalla  normativa
europea. 
 
  294. A favore degli italiani nel mondo  sono  disposti  i  seguenti
interventi: 
    a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per
le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE; 
    b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per
il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura  italiana
all'estero; 
    c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014,  per  il
rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta  e  indiretta,
degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza; 
    d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014,  per  il
Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma; 
    e) per un ammontare pari a  200.000  euro  per  l'anno  2014,  in
favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli
italiani residenti all'estero; 
    f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014,  ad
integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti  in
favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 
 
  295. All'articolo 12  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. All'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)  sono
attribuite le attivita' a  carattere  tecnico-operativo  relative  al
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A  tal  fine,  l'Agenzia
agisce come unico rappresentante dello Stato italiano  nei  confronti
della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed
al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione  europea  degli
adempimenti  connessi  alla  gestione  degli  aiuti  derivanti  dalla
politica agricola comune, nonche'  degli  interventi  sul  mercato  e
sulle strutture del settore agricolo,  finanziati  dal  FEAGA  e  dal
FEASR. Resta  ferma  la  competenza  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali nella gestione dei  rapporti  con  la
Commissione  europea  afferenti,  in  seno  al  Comitato  dei   fondi
agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa,
di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n.  1290/2005,  relativo   al
finanziamento della  politica  agricola  comune,  nonche'  alle  fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi
della vigente normativa europea. In  materia  l'Agenzia  assicura  il
necessario  supporto  tecnico  fornendo,  altresi',  gli   atti   dei
procedimenti»; 
    b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati. 
 
  296. Le somme di cui all'articolo 18,  comma  11,  della  legge  23
luglio 2009,  n.  99,  iscritte  nel  bilancio  dell'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e  non  ancora  utilizzate,  possono
essere destinate negli  anni  2014  e  2015  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009. 
 
  297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con
particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio  Xylella
fastidiosa  e  al  potenziamento  dei  sistemi  di   monitoraggio   e
controllo, ivi compresi i  controlli  sulle  sementi  provenienti  da
organismi geneticamente modificati, e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro  per  l'anno  2014,  da  ripartire  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo
onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui  all'articolo
12 della legge 27 ottobre 1996,  n.  910,  che,  a  tale  fine,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato. 
 
  298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
e' autorizzato  per  l'anno  2014  ad  effettuare  le  operazioni  di
pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia  per
lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero  stesso
ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati  alla  medesima
Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le  operazioni  effettuate
sono   oggetto   di   rendicontazione   al   termine   dell'esercizio
finanziario. 
 
  299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di
Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» e'  autorizzata
la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014. 
 
  300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e  la  divulgazione
sulla legislazione persecutoria  e  sulla  deportazione  degli  ebrei
d'Italia, nonche' sugli ebrei  salvati,  anche  predisponendo  banche
dati informatiche per il Museo  nazionale  dell'Ebraismo  italiano  e
della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003,  n.  91,  e  per  altre
strutture a carattere museale, e' attribuito alla  Fondazione  Centro
di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro
per l'anno 2014.