art. 1 (commi 401-500)
  401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal
comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono
svolgersi in un anno,  sono  individuate  idonee  procedure  per  una
congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse  allo
svolgimento  delle  consultazioni  elettorali.   Le   amministrazioni
interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri  e
le informazioni utili per effettuare tale quantificazione. 
 
  402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di  polizia,  compresa
l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze    --    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e  dei  servizi  per  il
pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro  il
1º gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi  delle  procedure
informatiche  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   --
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi per il  pagamento  al  personale  delle  competenze  fisse  e
accessorie. Per le Forze armate,  compresa  l'Arma  dei  carabinieri,
l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1,  comma  447,  secondo
periodo,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   cessa   in
corrispondenza della prima mensilita' per  il  cui  pagamento  ci  si
avvale delle procedure informatiche indicate al primo  e  al  secondo
periodo del presente comma. 
 
  403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione, di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  della
difesa, dell'economia  e  delle  finanze,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e  della  giustizia,  sono  definite,  secondo
criteri  di  razionalizzazione  e  contenimento   della   spesa,   in
sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi
in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita'
di accertamento delle presenze del personale delle Forze  di  polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile  1981,  n.  121,  e  del
personale  civile  che  presta  servizio  negli  uffici   o   reparti
specificamente   individuati,   idonee   ad   attestare   l'effettivo
svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei
compensi per lavoro straordinario. 
 
  404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo  13
della legge 27 luglio 2000, n.  212,  il  compenso  previsto  per  il
Garante del contribuente non puo' essere superiore al 50 per cento di
quello spettante alla data del 31 dicembre 2013. 
 
  405. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, e' rideterminato, nei limiti di cui al comma 404,  il
compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte
a decorrere dal 1º gennaio 2014. 
 
  406. All'articolo 4, comma 32, della legge  12  novembre  2011,  n.
183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti:  «,  nonche'
negli anni 2015 e 2016». 
 
  407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  515,
della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e'  soppressa  a  decorrere
dall'anno 2015. 
 
  408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  139,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa. 
 
  409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8,  del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' ridotta di  15
milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  410. L'incarico del  Commissario  liquidatore  del  Fondo  gestione
istituti contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione  coatta
amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per  un
ulteriore  periodo,  senza  possibilita'  di  rinnovo,  di  sei  mesi
successivi alla data di accredito delle risorse determinate  in  euro
7.752.477 per l'anno  2014,  a  valere  sugli  appositi  stanziamenti
iscritti in bilancio in  favore  di  tale  gestione,  per  completare
l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di  chiusura
della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1º gennaio 2015,
le autorizzazioni di spesa  di  cui  agli  articoli  4,  comma  2,  e
9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  1998,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro  2.752.477  e  di
euro 5.000.000.  Tale  importo,  pari  a  7.752.477  euro  dal  2015,
confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
 
  411. Al termine della gestione commissariale di cui al  comma  410,
il Ministero dell'economia e  delle  finanze  --  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse
iscritte, in favore  della  predetta  gestione  commissariale,  nello
stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita'
finanziarie della richiamata gestione sono  versate  dal  Commissario
all'entrata del bilancio  dello  Stato,  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza  dell'incarico,  per   la   successiva   riassegnazione   ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  gestiti  dal  Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue
attivita' liquidatorie della citata gestione  commissariale,  secondo
le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa. 
 
  412. Al fine di accelerare la definitiva  chiusura  della  gestione
liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative  previste  dagli
articoli 35 e 206 del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  il
Commissario liquidatore e' autorizzato a  stipulare  transazioni  per
debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori  del
5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata  al  momento
della transazione. 
 
  413.  In  relazione  al  minor  utilizzo  delle  risorse   previste
dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  a
seguito dell'adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 22 gennaio 2013,  recante  «Modalita'  di  attuazione  delle
misure sperimentali per l'incremento della produttivita'  del  lavoro
nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1,
comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le
parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni». 
 
  414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «In  deroga  alla
previsione  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'   di   cui
all'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  restituisce
entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012,  dalle
autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui  all'articolo
23 della legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modificazioni,
delle entrate di  cui  all'articolo  2,  comma  38,  della  legge  14
novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma  6,
lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.  249,  e  delle
entrate di cui all'articolo 1, comma  67,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti  somme  saranno
restituite in dieci  annualita'  costanti  da  erogare  entro  il  31
gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015». 
 
  415. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  n.  282  del  2004,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  307  del  2004,  e'
ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014. 
 
  416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, e' sostituito dal seguente: 
  «523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita all'Autorita' di
cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  una  quota  pari  a  2
milioni di euro,  per  ciascun  anno,  a  valere  su  ciascuna  delle
seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della
legge n. 576 del 1982, e successive  modificazioni;  entrate  di  cui
all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della  legge  n.  249
del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266
del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10,
comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate  di  cui
all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015
e' attribuita, all'Autorita' di cui alla legge  12  giugno  1990,  n.
146, una quota pari a 0,17 milioni  di  euro,  per  ciascun  anno,  a
valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate  di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui
al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995;  entrate
di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c),  numero  5),  della
legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,
della legge n. 266 del 2005; entrate di cui  all'articolo  10,  comma
7-ter, della legge 10  ottobre  1990,  n.  287,  ed  entrate  di  cui
all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota  pari  a  0,98
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui  all'articolo
13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modificazioni,  e
delle entrate di cui  all'articolo  59,  comma  39,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449». 
 
  417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del  raggiungimento  degli
obiettivi di finanza  pubblica  concordati  in  sede  europea  e  del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti  di  cui
al  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto
legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  possono  assolvere   alle
disposizioni  vigenti  in  materia  di   contenimento   della   spesa
dell'apparato amministrativo effettuando  un  riversamento  a  favore
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno  di  ciascun
anno, pari  al  12  per  cento  della  spesa  sostenuta  per  consumi
intermedi nell'anno 2010. Per detti enti,  la  presente  disposizione
sostituisce tutta la normativa vigente  in  materia  di  contenimento
della spesa pubblica che  prevede,  ai  fini  del  conseguimento  dei
risparmi di finanza pubblica, il concorso  delle  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano
vincoli in materia di spese di personale. 
 
  418. In considerazione dell'adozione del bilancio  unico  d'ateneo,
previsto  dal  decreto  legislativo  27  gennaio  2012,  n.  18,   il
fabbisogno  finanziario  programmato  per  l'anno  2014  del  sistema
universitario, di cui all'articolo  1,  comma  116,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3  per  cento
il fabbisogno programmato per l'anno 2013. 
 
  419. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  con  proprio  decreto,  puo'  predisporre   un   piano   di
ristrutturazione  e  razionalizzazione,  anche  mediante  fusione   e
incorporazione,  delle   societa'   direttamente   o   indirettamente
controllate e  di  quelle  interamente  detenute  che  rispondono  ai
requisiti  della  legislazione  europea  in  materia  di   in   house
providing. 
 
  420.  Al  fine  di  favorire  l'intervento  congiunto  di  soggetti
pubblici e privati, con la maggioranza in  ogni  caso  costituita  da
membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di  cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  non  si  applica
alle istituzioni culturali che comprovino la gratuita'  dei  relativi
incarichi. 
 
  421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si  esercita  anche
per gli oneri finanziari sostenuti dallo  Stato  per  la  definizione
delle controversie dinanzi alla Corte europea dei  diritti  dell'uomo
che si siano concluse con decisione  di  radiazione  o  cancellazione
della causa  dal  ruolo  ai  sensi  degli  articoli  37  e  39  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848. 
 
  422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le  amministrazioni  e
gli  enti  ordinariamente  competenti,  individuati  anche  ai  sensi
dell'articolo 5, commi 4-ter e  4-quater,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi  e  passivi,  nei
procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai  sensi  dell'articolo
110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti
dalle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma   5,   del
decreto-legge   7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo
ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata  legge  n.
225 del 1992. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  trovano
applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati  ai  sensi
dell'articolo  5  della  medesima  legge  n.  225  del   1992   siano
rappresentanti delle  amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente
competenti ovvero soggetti dagli stessi designati. 
 
  423. Al  fine  di  completare  l'attivita'  di  monitoraggio  e  di
revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle  funzioni  e  dei
servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, cosi'  da  introdurre
comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa  di
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. 
 
  424. Per le finalita' di cui al titolo VI del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 368, e successive  modificazioni,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  di  50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. 
 
  425. Al fine di garantire la compiuta  attuazione  della  legge  15
marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate  alle
cure palliative pubbliche o private  accreditate,  anche  se  non  in
possesso di una specializzazione, ma che  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge  possiedono  almeno   una   esperienza
triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla  regione
di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con  decreto  del
Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  idonei  ad  operare
nelle  reti  dedicate  alle  cure  palliative  pubbliche  o   private
accreditate. 
 
  426.    Il    prontuario    della     continuita'     assistenziale
ospedale-territorio  (PHT)  e'  aggiornato,  con   cadenza   annuale,
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare
un  elenco  di   medicinali   che   per   le   loro   caratteristiche
farmacologiche possono essere dispensati attraverso le  modalita'  di
cui all'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali non  coperti
da brevetto e quelli  per  i  quali  siano  cessate  le  esigenze  di
controllo  ricorrente  da  parte  della   struttura   pubblica   alla
distribuzione in regime convenzionale attraverso le  farmacie  aperte
al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  su  proposta  dell'AIFA,  determina
conseguentemente, a saldi invariati, l'entita'  della  riduzione  del
tetto  della   spesa   farmaceutica   ospedaliera   con   equivalente
attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
  427.   Sulla   base   degli   indirizzi   indicati   dal   Comitato
interministeriale  di  cui  all'articolo   49-bis,   comma   1,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione  delle  attivita'
svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2  del  medesimo
articolo e delle proposte da questi formulate,  entro  il  31  luglio
2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di  revisione  della
spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese
per beni e servizi, nonche' di ottimizzazione dell'uso degli immobili
tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione,  una  riduzione
della spesa delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  misura  non
inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310  milioni  di
euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni  tre  mesi
al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione  annuale,
alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui  al
primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui  al  presente
comma, nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa  a  carico
dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, con uno o  piu'  regolamenti,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure  volte
all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati
concernenti la proprieta' e le caratteristiche tecniche  dei  veicoli
attualmente  inseriti  nel  pubblico   registro   automobilistico   e
nell'archivio   nazionale   dei   veicoli.   Il    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei  conseguenti
provvedimenti   attuativi   e   all'individuazione   delle   relative
procedure. 
 
  428. Nelle more della definizione degli  interventi  correttivi  di
cui al comma 427, le dotazioni finanziarie  iscritte  a  legislazione
vigente, in termini di competenza e cassa, delle  spese  rimodulabili
delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo  21,
comma 5, lettera b), della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
accantonate e rese indisponibili per gli importi di  256  milioni  di
euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016  e
2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3  alla  presente  legge.
Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e  innovazione»
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione  e
quelli relativi alla realizzazione  delle  opere  e  delle  attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano
altresi'  esclusi  gli  interventi  sui  quali  sono  state   operate
riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577
e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni  compensative,
anche  relative  a   missioni   diverse,   tra   gli   accantonamenti
interessati,  nel  rispetto  dell'invarianza  sui  saldi  di  finanza
pubblica. Resta preclusa la  rimodulazione  degli  accantonamenti  di
spese correnti a valere  su  quelli  di  conto  capitale.  A  seguito
dell'adozione degli interventi correttivi di cui  al  comma  427,  si
provvedera' a rendere disponibili le somme  accantonate.  Qualora  si
verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni  di  risparmio  di
cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze,  con
proprio  decreto,  provvede  alla  riduzione  delle  suddette   somme
accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento  dei  predetti
obiettivi. 
 
  429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015,
2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui  risparmi
connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla  finanza
pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi
di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificato  dai  commi  497  e  499  del  presente
articolo. Parimenti, per gli  anni  2016  e  2017  gli  enti  locali,
mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532  e  534
del presente articolo, assicurano un contributo  di  275  milioni  di
euro annui per i comuni  e  di  69  milioni  di  euro  annui  per  le
province. 
 
  430. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare  entro  il  15  gennaio  2015,  su  proposta  del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono disposte  variazioni  delle
aliquote di imposta e riduzioni della  misura  delle  agevolazioni  e
delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate  pari  a
3.000 milioni di euro per l'anno 2015,  7.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le  misure
di cui al periodo precedente non sono adottate o  sono  adottate  per
importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo  ove,  entro
la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti  normativi
che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il
conseguimento  di  maggiori  entrate  ovvero  di  risparmi  di  spesa
mediante interventi di razionalizzazione e di revisione  della  spesa
pubblica. 
 
  431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo  denominato  «Fondo  per  la  riduzione
della pressione fiscale» cui sono destinate, a  decorrere  dal  2014,
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza  pubblica,
le seguenti risorse: 
    a)  l'ammontare   dei   risparmi   di   spesa   derivanti   dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  al  netto  della  quota  gia'
considerata nei commi da 427 a 430,  delle  risorse  da  destinare  a
programmi finalizzati al conseguimento  di  esigenze  prioritarie  di
equita' sociale e ad impegni inderogabili; 
    b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in  sede
di Nota di aggiornamento del Documento  di  economia  e  finanza,  si
stima di incassare quali maggiori entrate  rispetto  alle  previsioni
iscritte   nel   bilancio   dell'esercizio   in    corso    derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale  svolta  dalle  regioni,
dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le  maggiori
entrate  incassate  rispetto  all'anno  precedente,  derivanti  dalle
attivita' di contrasto dell'evasione  fiscale,  al  netto  di  quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale  svolta  dalle  regioni,
dalle province e dai comuni. 
 
  432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a)  e  b)
del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio  successivo
a  quello  di  assegnazione  al  predetto  Fondo  e  dopo   il   loro
accertamento in sede di consuntivo, per incrementare  per  tale  anno
nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, fermo  restando  il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in  ugual  misura,
da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e,  dall'altro
lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917
del 1986. 
  433. Il Documento di economia  e  finanza  reca  l'indicazione  del
recupero di evasione fiscale  registrato  nell'anno  precedente,  dei
risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere  a)  e
b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di  quelli  previsti
fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi. 
 
  434. La Nota di aggiornamento al Documento di  economia  e  finanza
contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente
e degli incassi derivanti dall'attivita' di  contrasto  dell'evasione
fiscale rispetto alle relative previsioni di  bilancio  dell'anno  in
corso. Le eventuali maggiori risorse di  cui  al  comma  431  vengono
iscritte,  in  sede  di  predisposizione  del  disegno  di  legge  di
bilancio, limitatamente al primo anno del  triennio  di  riferimento,
nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo
per la riduzione della pressione fiscale di  cui  al  comma  431.  La
legge  di  stabilita',  sentite  le  parti  sociali,  individua   gli
eventuali interventi di miglioramento degli  strumenti  di  contrasto
all'evasione fiscale e di  razionalizzazione  della  spesa,  i  nuovi
importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e  definisce
le modalita' di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da
parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo  da  garantire
la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 
 
  435. Per il 2014, le entrate incassate  in  un  apposito  capitolo,
derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione  fiscale
e non computate nei saldi di finanza pubblica,  sono  finalizzate  in
corso  d'anno  alla  riduzione  della  pressione  fiscale,   mediante
riassegnazione al Fondo di cui al comma  431,  secondo  le  modalita'
previste  al  comma  432,  ad  esclusione  delle  detrazioni  di  cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita'  di
utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica. 
 
  436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26,  comma
1, del decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'  prorogato  al
31 dicembre 2016.  All'articolo  1,  comma  17,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,  e  successive  modificazioni,
dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze
connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica  e
miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'articolo
49-bis del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,». 
 
  437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo  49-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o piu' decreti da  adottare
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare
idonee  modalita'  di  utilizzo   di   personale   dipendente   dalle
amministrazioni di cui al  terzo  periodo  del  comma  1  del  citato
articolo, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
  438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti  correnti
in favore di imprese pubbliche e private,  elencate  nell'allegato  4
alla presente legge, sono ridotte per gli importi  ivi  indicati.  Le
erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle  autorizzazioni  di
spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti  dei  relativi
stanziamenti iscritti in bilancio,  come  rideterminati  per  effetto
delle riduzioni di cui al medesimo periodo. 
 
  439. Le disponibilita' di competenza e di  cassa  delle  spese  del
bilancio dello Stato  per  consumi  intermedi  sono  ridotte  di  152
milioni di euro annui per l'anno 2014 e  di  151,3  milioni  di  euro
annui  a  decorrere   dall'anno   2015,   secondo   quanto   indicato
nell'allegato 5  alla  presente  legge.  Per  effettive,  motivate  e
documentate esigenze,  su  proposta  delle  amministrazioni,  possono
essere disposte variazioni compensative tra i  capitoli  interessati,
con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Restano escluse  dalle  citate  riduzioni  le  spese
iscritte negli stati di previsione dei Ministeri  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione
«Ricerca e innovazione». 
 
  440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono  inseriti  i
seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori  oneri  per
la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo  80  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142  del  regolamento  per
l'esecuzione del predetto testo unico  di  cui  al  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti  delle
commissioni tecniche non spettano compensi,  gettoni  di  presenza  o
rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque  adottati  dalle
commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  441. Le gestioni commissariali di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
della legge 15 ottobre 2013,  n.  119,  nonche'  quelle  disposte  in
applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014. 
 
  442.  All'allegato  2  di  cui  all'articolo  7,  comma   20,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione  Sperimentale
delle Pelli e Materie concianti, di cui  al  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli»  sono  aggiunte
le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
 
  443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a  qualunque  altro
titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1  sono  riconosciuti,  nel
loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al  tasso
calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un  paniere
composto  dai  buoni  del  tesoro  poliennali  quotati  sul   mercato
obbligazionario telematico (RENDISTATO)»; 
    b) all'articolo 53, comma 1,  le  parole:  «70  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «60 per cento». 
 
  444. Al fine di contribuire alla riduzione  degli  oneri  a  carico
dello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
prefetto dispone la  ricognizione  dei  veicoli  giacenti  presso  le
depositerie autorizzate ai sensi  dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio  1982,  n.  571,  e  successive
modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di  sequestro  e
delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, comunque custoditi da oltre  due  anni,  anche  se  non
confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti.
Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello  ed  il
numero di targa  o  telaio,  indipendentemente  dalla  documentazione
dello stato  di  conservazione,  viene  formato  elenco  provinciale,
pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Prefettura  --   Ufficio
territoriale del Governo  competente  per  territorio,  in  cui,  per
ciascun veicolo, sono riportati altresi' i  dati  identificativi  del
proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico. 
 
  445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui  al
comma 444, il  proprietario  o  uno  degli  altri  soggetti  indicati
nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 puo'
assumere la custodia del veicolo,  provvedendo  contestualmente  alla
liquidazione delle somme dovute  alla  depositeria,  con  conseguente
estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo  stesso
titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione con  la  pubblicazione
dell'elenco, con l'avviso che, in caso di  mancata  assunzione  della
custodia, si procedera' all'alienazione del veicolo alla depositeria,
anche ai soli fini della rottamazione, ai  sensi  delle  disposizioni
dei commi da 446 a 449. 
 
  446. Decorso inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  445,  la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  notifica  al  soggetto
titolare   del   deposito   l'atto    recante    la    determinazione
all'alienazione, anche relativamente ad elenchi  di  veicoli,  ed  il
corrispettivo cumulativo.  L'alienazione  si  perfeziona,  anche  con
effetto transattivo ai sensi  degli  articoli  1965  e  seguenti  del
codice civile, con il consenso del titolare del deposito,  comunicato
alla Prefettura -- Ufficio territoriale  del  Governo,  entro  e  non
oltre i quindici giorni successivi alla  notifica.  L'alienazione  e'
comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale  del  Governo  al
pubblico  registro  automobilistico  competente  per  l'aggiornamento
delle iscrizioni, senza oneri. 
 
  447.  Con  decreto  dirigenziale  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definite
le modalita' dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali  e
connesse. Il  corrispettivo  dell'alienazione  e'  determinato  dalle
amministrazioni procedenti in  modo  cumulativo  per  il  totale  dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al  soggetto  titolare
del deposito in relazione  alle  spese  di  custodia,  nonche'  degli
eventuali oneri di rottamazione  che  possono  gravare  sul  medesimo
soggetto. 
 
  448. Al procedimento  disciplinato  dai  commi  da  444  a  447  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9  dell'articolo  38
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
 
  449.  La   somma   eventualmente   ricavata   dall'alienazione   e'
depositata, sino alla definizione del procedimento  in  relazione  al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello  Stato.  In  caso  di  confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto. 
 
  450. All'attuazione dei commi da 444  a  449  si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
  451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada,  di  cui  al
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, le parole: «e  le  somme  eventualmente  eccedenti  ad
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a interventi per
il finanziamento del trasporto pubblico locale e». 
 
  452. Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di  vacanza  contrattuale
da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai  sensi  dell'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e'
quella in godimento al 31 dicembre 2013  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni. 
 
  453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Si  da'  luogo
alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni  2013  e
2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e  senza
possibilita' di recupero per la parte economica». 
 
  454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si  applicano  anche
al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
 
  455. Per effetto delle disposizioni recate dai  commi  452,  453  e
454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute  le
regioni ai sensi dell'articolo  9,  comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248,  non  deve  tenere  conto  dell'indennita'  di
vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017. 
 
  456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e  sino  al  31  dicembre  2014».  Al  medesimo  comma  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal  1º  gennaio
2015, le  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle  riduzioni  operate
per effetto del precedente periodo». 
 
  457. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016,  i
compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura  del  50  per
cento, quelli a carico  della  controparte,  a  seguito  di  sentenza
favorevole per  le  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  del  regio
decreto-legge  27   novembre   1933,   n.   1578,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  o  di  altre
analoghe disposizioni  legislative  o  contrattuali,  in  favore  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello  Stato,
sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme  provenienti
dalle riduzioni di spesa  di  cui  al  presente  comma  sono  versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni  dotate  di  autonomia
finanziaria  ad  apposito  capitolo  di  bilancio  dello  Stato.   La
disposizione di cui al precedente periodo non si  applica  agli  enti
territoriali e agli enti, di competenza regionale  o  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. 
 
  458.  L'articolo  202  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  l'articolo  3,
commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  sono  abrogati.
Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi,  dopo
che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un
trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'. 
 
  459.  Le  amministrazioni  interessate   adeguano   i   trattamenti
giuridici ed economici, a partire dalla prima  mensilita'  successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di
quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo
e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come
modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135. 
 
  460. All'articolo 66 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono  sostituite
dalle seguenti: «pari al 40 per cento»; 
    b)  al  comma  13-bis,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «La predetta facolta' e' fissata nella misura  del  50  per
cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per  cento  per  l'anno  2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018»; 
    c) al comma 14, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «La
predetta facolta' assunzionale e' fissata nella  misura  del  50  per
cento negli anni 2014 e  2015,  del  60  per  cento  nell'anno  2016,
dell'80 per cento nell'anno 2017 e del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018». 
 
  461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «La  mobilita'  interuniversitaria  e'  altresi'   favorita
prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di  professori
e ricercatori  consenzienti  attraverso  lo  scambio  contestuale  di
docenti  in  possesso   della   stessa   qualifica   tra   due   sedi
universitarie, con l'assenso delle universita' interessate». 
 
  462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il primo e il secondo  periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:
«Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, nel limite di un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente.
La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura dell'80 per
cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018». 
 
  463. Nell'ambito del processo  di  riorganizzazione  delle  agenzie
fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  e  successive  modificazioni,  sono   istituite,   a
invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di  livello  generale
presso l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  con  la  contestuale
soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello  presso
l'Agenzia  delle  entrate.  Sono   corrispondentemente   ridotte   le
dotazioni finanziarie per  le  spese  di  funzionamento  dell'Agenzia
delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto  ai  fini  del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale  e  personale
dirigenziale di livello non generale  previsto  per  l'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies,  comma  1,  lettera
a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012. 
 
  464.  Al  fine  di  incrementare  l'efficienza  dell'impiego  delle
risorse tenendo conto della specificita' e delle  peculiari  esigenze
del Comparto sicurezza e del Comparto vigili  del  fuoco  e  soccorso
pubblico, le relative amministrazioni possono  procedere  per  l'anno
2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e,  comunque,  con  un  turn  over
complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per  cento,
ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di  1.000  unita'
per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma  dei  carabinieri  e
600 unita' per il Corpo della guardia di  finanza.  A  tale  fine  e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a  51,5  milioni
di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. 
 
  465. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015. 
 
  466.  Fermo  restando  quanto   stabilito   dall'articolo   9   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21
del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo  8,
comma  11-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  78   del   2010,   e'
incrementata di 100 milioni di euro  per  l'anno  2014.  Al  relativo
onere, pari a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della  legge  24  dicembre
2003,  n.  350.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
  467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo
2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, sono destinate, in misura  comunque  non  superiore  al  50  per
cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  gli  altri   Ministri
competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16  marzo  1999,  n.
254, nonche' i fondi per l'incentivazione  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
 
  468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate  al
personale volontario in ferma  prefissata  di  un  anno  delle  Forze
armate e sono autorizzate con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione
che intende procedere alle assunzioni. 
 
  469. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  «Al
personale delle Forze di polizia a  ordinamento  civile  e  militare»
sono inserite le seguenti: «nonche' al personale del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco». 
 
  470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno
2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.  Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del  presente  articolo.
Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto   di   verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al  presente  comma,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede  con  propri  decreti
mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo. 
 
  471. A decorrere  dal  1º  gennaio  2014  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a
carico delle finanze pubbliche  retribuzioni  o  emolumenti  comunque
denominati in ragione di rapporti di lavoro  subordinato  o  autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti e  con  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
incluso il personale di diritto pubblico di cui  all'articolo  3  del
medesimo decreto legislativo. 
 
  472. Sono  soggetti  al  limite  di  cui  all'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  anche  gli  emolumenti  dei
componenti degli organi di  amministrazione,  direzione  e  controllo
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti. 
 
  473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471
e 472 sono computate in modo cumulativo  le  somme  comunque  erogate
all'interessato a carico di uno o piu' organismi  o  amministrazioni,
fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali. 
 
  474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai
commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente
versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi  del
comma  4  del  medesimo  articolo   23-ter   e,   per   le   restanti
amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano  acquisite
nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. 
 
  475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della presente  legge,  nell'ambito  della  propria  autonomia
statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle  disposizioni
di  cui  ai  commi  da  471  a  474.  Tale  adeguamento   costituisce
adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n.  213,  ed  integra  le  condizioni  previste  dalla
relativa lettera i). 
 
  476. L'articolo 10, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma  8,  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,  n.  163,  si
interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel  giorno
destinato al riposo settimanale o nel  festivo  infrasettimanale  non
da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro  straordinario  se  non
per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.  Sono
fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
  477. Per gli enti nazionali  di  previdenza  e  assistenza  sociale
pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al  conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1,  comma  108,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
 
  478.  All'articolo  12,   comma   18-bis,   quinto   periodo,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  le  parole:  «da  espletare  nei
limiti e a valere sulle facolta' assunzionali dell'ente, di  verifica
dell'idoneita', sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti:  «di
verifica dell'idoneita', da espletare anche in deroga ai limiti  alle
facolta'  assunzionali,  sono  inquadrati,  anche  in  posizione   di
sovrannumero   rispetto   alla    dotazione    organica    dell'ente,
riassorbibile con le successive vacanze,». 
 
  479. L'autorizzazione di spesa  relativa  alle  indennita'  di  cui
all'articolo 171  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,  e'  ridotta  di  un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015. 
 
  480. All'articolo 181, comma 2, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento». 
 
  481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453,  454,
455 e  456  il  livello  del  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo  Stato  e'  ridotto  di  540
milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2016. La predetta riduzione e' ripartita tra le  regioni  e
le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  secondo  criteri  e
modalita' proposti in  sede  di  autocoordinamento  dalle  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano medesime,  da  recepire,  in
sede di espressione dell'intesa sancita dalla  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano per  la  ripartizione  del  fabbisogno  sanitario
nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora  non  intervenga
la proposta entro i termini  predetti,  la  riduzione  e'  attribuita
secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario
nazionale standard. Le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ad  esclusione  della  Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente  comma  mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al  predetto
articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui  al  presente
comma  e'  annualmente  accantonato,  a   valere   sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali. 
 
  482. L'assunzione nelle  pubbliche  amministrazioni  dei  cittadini
italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che,  come  personale
civile, abbiano prestato servizio continuativo, per  almeno  un  anno
alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari
della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati  esteri  che
ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale,  che  siano  stati
licenziati  in  conseguenza  di  provvedimenti  di   soppressione   o
riorganizzazione  delle  basi  militari  degli   organismi   medesimi
adottati entro  il  31  dicembre  2012,  avviene,  nei  limiti  delle
dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita'
previste dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del  3  marzo
2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione  prioritaria  agli  uffici
giudiziari del Ministero della  giustizia  collocati  nel  territorio
provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui
al presente comma sono finanziate con le risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, della  legge  n.  244  del  2007,  la  cui
dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere  dall'anno
2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere  disposte
nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo. 
 
  483. Per il triennio  2014-2016  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta: 
    a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente pari o inferiori a tre volte il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre  volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS  e
pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS
e pari o inferiori  a  sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo e  inferiore  a  tale  limite,  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura
del 45 per cento,  per  ciascuno  degli  anni  2015  e  2016,  per  i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei  volte  il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo  complessivo  dei
trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014,  non  e'  riconosciuta
con riferimento alle fasce  di  importo  superiori  a  sei  volte  il
trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge  24
dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso,  e  al  secondo
periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse. 
 
  484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai  soggetti
che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla
predetta data: 
    a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000
euro», le parole: «150.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«100.000 euro» e le  parole:  «60.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «50.000 euro»; 
    b) all'articolo  3  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
successive modificazioni, al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:
«decorsi sei mesi» sono sostituite dalle  seguenti:  «decorsi  dodici
mesi». 
 
  485. Resta ferma  l'applicazione  della  disciplina  vigente  prima
della data di entrata in vigore della presente legge per  i  soggetti
che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013. 
 
  486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre  anni,
sugli importi  dei  trattamenti  pensionistici  corrisposti  da  enti
gestori  di  forme  di   previdenza   obbligatorie   complessivamente
superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS,  e'  dovuto
un contributo di solidarieta' a favore delle  gestioni  previdenziali
obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente  il  predetto
importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di  venti  volte  il
trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento  per  la  parte
eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento  minimo
INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo  lordo  annuo
di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione
della predetta trattenuta  e'  preso  a  riferimento  il  trattamento
pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla
base dei dati che risultano dal casellario centrale  dei  pensionati,
istituito con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
necessari  elementi  per   l'effettuazione   della   trattenuta   del
contributo  di  solidarieta',  secondo  modalita'  proporzionali   ai
trattamenti erogati. Le  somme  trattenute  vengono  acquisite  dalle
competenti gestioni previdenziali  obbligatorie,  anche  al  fine  di
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191  del
presente articolo. 
 
  487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della  spesa
adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486,  dagli  organi
costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di  Trento  e
di  Bolzano,  nell'esercizio  della  propria  autonomia,   anche   in
riferimento ai vitalizi  previsti  per  coloro  che  hanno  ricoperto
funzioni pubbliche elettive, sono versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48. 
 
  488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso  che  gli  atti  e  le
deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui  al
medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti  prima  della
data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  si
intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. 
 
  489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati
da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni  e  gli  enti
pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al
trattamento  pensionistico,  eccedano  il  limite  fissato  ai  sensi
dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Nei trattamenti pensionistici di  cui  al  presente  comma  sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla  loro
naturale scadenza prevista negli stessi.  Gli  organi  costituzionali
applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti. 
 
  490. All'articolo 19-ter del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre  2010,  n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le  parole:  «31  gennaio  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»; 
    b) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018»; 
    c) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2008»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2011». 
 
  491. All'articolo 1, comma 79,  secondo  periodo,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al  21
per cento per l'anno 2014, al 22 per  cento  per  l'anno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento  per  l'anno  2014,  al
23,5 per cento per l'anno 2015». 
 
  492. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni  di
euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di  72  milioni
di euro per il 2017, di 46 milioni di  euro  per  il  2018  e  di  12
milioni di euro per il 2019. 
 
  493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per
i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104». 
 
  494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004,  n.
206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014,  al  coniuge  e  ai  figli
dell'invalido portatore di una invalidita' permanente  non  inferiore
al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito,  anche  se  il
matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto  terroristico
e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto  il
diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile,  di  1.033
euro  mensili,  soggetto  alla   perequazione   automatica   di   cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  e
successive modificazioni. 
  3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma  3-bis  non
spetta qualora i benefici di cui  alla  presente  legge  siano  stati
riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai
figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.
L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014. 
  3-quater. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  3-bis  e  3-ter  del
presente articolo si  applicano  anche  con  riferimento  all'assegno
vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1,  della  legge  23  novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni». 
 
  495. All'onere di cui al comma 494, valutato in  0,134  milioni  di
euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per  l'anno  2015,  in
0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di  euro  per
l'anno 2017, in 0,727 milioni di  euro  per  l'anno  2018,  in  0,890
milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per  l'anno
2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416  milioni  di
euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per  gli  stessi
anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto  legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307.  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze
provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, da riassegnare  ai  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
 
  496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Il  complesso
delle spese finali, in termini di competenza  eurocompatibile,  delle
regioni a statuto ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013
all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di
19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015,  2016  e  2017
all'importo di 19.099 milioni di euro»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal  2013  al
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»; 
    c)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «di  ciascun  anno»  sono
sostituite dalla seguente: «2013». 
 
  497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  dopo  il
comma 449 e' inserito il seguente: 
  «449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di  competenza
eurocompatibile di ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'
essere superiore, per ciascuno degli anni  dal  2014  al  2017,  agli
importi indicati nella tabella seguente: 
    

---------------------------------------------------------------
                        |      Obiettivi patto di stabilita'
     Regione            |       interno (milioni di euro)
                        |--------------------------------------
                        |     Anno 2014     |   Anni 2015-2017
------------------------|-------------------|------------------
Piemonte                |       1.928       |        1.901
Liguria                 |         714       |          704
Lombardia               |       3.026       |        2.960
Veneto                  |       1.515       |        1.485
Emilia-Romagna          |       1.514       |        1.485
Toscana                 |       1.440       |        1.418
Umbria                  |         548       |          543
Marche                  |         637       |          628
Lazio                   |       1.943       |        1.909
Abruzzo                 |         673       |          666
Molise                  |         261       |          259
Campania                |       2.327       |        2.304
Puglia                  |       1.305       |        1.289
Basilicata              |         539       |          535
Calabria                |       1.022       |        1.013
------------------------|-------------------|------------------
           TOTALE       |      19.390       |       19.099
---------------------------------------------------------------».

    
  498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2012, n. 228, cessano di avere efficacia a  decorrere  dall'esercizio
2014. 
 
  499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  la  parola:  «2016»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2017» e le parole:  «di  competenza  finanziaria  e»  sono
soppresse; 
    b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) degli importi indicati nella seguente tabella: 
    

----------------------------------------------------------------
                                  |           Importo
                                  |     (in milioni di euro)
   Regione o Provincia autonoma   |-----------------------------
                                  |  Anno 2014  | Anni 2015-2017
----------------------------------|-------------|---------------
Trentino-Alto Adige  . . . . . . .|      2      |       3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen  |     26      |      35
Provincia autonoma Trento  . . . .|     25      |      34
Friuli-Venezia Giulia  . . . . . .|     56      |      75
Valle d'Aosta          . . . . . .|      7      |       9
Sicilia                . . . . . .|    133      |     178
Sardegna               . . . . . .|     51      |      69
----------------------------------|-------------|---------------
                    TOTALE RSS    |    300      |     403
----------------------------------------------------------------»;

    
    c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
  «d-bis)  degli  ulteriori  contributi  disposti  a   carico   delle
autonomie speciali»; 
    d) al secondo periodo, le parole da: «Il  complesso  delle  spese
finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse. 
 
  500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, alinea,  la  parola:  «2016»  e'  sostituita
dalla seguente: «2017»; 
    b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»; 
    c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
  «d-bis)  degli  ulteriori  contributi  disposti  a   carico   delle
autonomie speciali».