IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga  di  termini  in  materia  di  assunzioni,  organizzazione  e
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 
 
  1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014". 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. Nelle more della definizione delle procedure  di  mobilita',  le
assegnazioni temporanee del  personale  non  dirigenziale  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  fatta
eccezione per il personale appartenente al comparto  scuola,  possono
essere prorogate di un anno, in deroga al  limite  temporale  di  cui
all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,   e   successive   modificazioni,   ai   fini   della
predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del  personale
comandato. 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "  31  dicembre  2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "  2.  Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni,  e  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2014  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2014." 
  5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
  6. Il termine del 31  dicembre  2013,  di  cui  all'ultimo  periodo
dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
si intende rispettato se entro la medesima  data  sono  trasmessi  al
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione  gli
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135.  I
decreti sono comunque adottati entro  il  28  febbraio  2014,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli  assetti  organizzativi
definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati
effetti di riduzione  di  spesa,  possono  derogare  alla  disciplina
legislativa vigente concernente le  strutture  di  primo  livello  di
ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni  generali  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per  i
Ministeri che  abbiano  provveduto  alla  suddetta  trasmissione,  il
termine  per  la  prosecuzione  degli  incarichi   scaduti   di   cui
all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e' fissato al 28 febbraio 2014. 
  7. All'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, dopo le parole: "i regolamenti di organizzazione del Ministeri",
sono inserite le seguenti: ", con i quali possono  essere  modificati
anche  i  regolamenti  di  organizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione dei rispettivi ministri,". 
  8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
le parole "dal 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2015" e  le
parole "Fino al 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 2014". 
  9. Per la ridefinizione del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato  al
30 giugno 2014. 
  10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "Sino al 31  dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014". 
  11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016»; 
    b) all'articolo 52, comma 5, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2016». 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  13. E' prorogata al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al  CONI,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo  onere  per  l'anno
2014 provvede il CONI mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato del corrispondente importo. 
  14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali  di
cui all'articolo 8, comma 24,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' prorogato al  31  dicembre  2014.  Nelle  more
possono essere prorogati solo gli incarichi gia' attribuiti ai  sensi
del secondo  periodo  del  medesimo  comma  24  dell'articolo  8  del
decreto-legge n. 16 del 2012.