Art. 10 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2014. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.
11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30
giugno 2014". Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30  giugno
2014".